Imposte dirette

03 Luglio 2024

Nuove compensazioni chiarite dall’Agenzia delle Entrate

Tra le novità previste dalla legge di Bilancio 2024 assumono una particolare rilevanza le nuove regole applicabili dal 1.07.2024 alle compensazioni di crediti per imposte e contributi, chiarite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E/2024.

Nella circolare 28.06.2024, n. 16/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni operative sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024 in materia di divieto alla compensazione dei crediti in presenza di ruoli superiori a 100.000 euro.

Divieto di compensazione in presenza di ruoli superiori a 100.000 euro – A partire dal 1.07.2024 non è possibile avvalersi della compensazione, tramite Modello F24, per i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione (con termini di pagamento scaduti e in assenza di provvedimenti di sospensione o rateazione) per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.
Si ricorda che, per le somme iscritte a ruolo, la scadenza da considerare è quella riportata nella cartella notificata. Nel caso di accertamento esecutivi, la scadenza è il 30° giorno successivo al termine ultimo per il pagamento degli accertamenti (60 giorni). In quest’ultimo caso, la somma da considerare ai fini della verifica della soglia (se non pagata) è quella degli importi dovuti a titolo provvisorio.
La limitazione non è applicabile ai crediti derivanti da:

  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali;
  • contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  • premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Come chiarito nella risposta all’interpello 20.06.2024, n. 136, nel divieto di compensazione (a fronte di iscrizioni a ruolo superiori a 10.000 euro) rientrano anche i crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito nell’ambito delle detrazioni edilizie (ex art. 121, c. 3-bis D.L. 34/2020).
Viceversa, la preclusione non opera nel caso di debiti per imposte erariali non ancora iscritti al ruolo, ovvero quelli iscritti al ruolo, ma per i quali non sono ancora scaduti i termini di pagamento. Sono, pertanto, esclusi:

  • gli avvisi bonari;
  • gli avvisi di recupero di credito d’imposta;
  • gli avvisi di liquidazione e di accertamento non esecutivi per i quali non è stata notificata la cartella di pagamento.

L’esclusione viene meno soltanto previa completa rimozione delle violazioni contestate. In tal senso, il limite di 100.000 euro deve essere inteso come un limite assoluto e, quindi, anche nel caso di sussistenza di crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non sarà possibile effettuare alcuna compensazione senza il preventivo pagamento del debito scaduto. Ad esempio, nel caso di ruolo scaduto per 130.000 euro con credito compensabile per 200.000 euro, l’eccedenza di 70.000 euro non può essere compensata prima dell’estinzione del ruolo. Inoltre, in questi casi:

  • l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio (art. 37, c. 49-ter D.L. 223/2006);
  • qualora, a seguito dell’attività di controllo, i crediti dovessero rivelarsi (in tutto o in parte) non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunicherà telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto (art. 37, c. 49-quater D.L. 223/2006).

Contribuiscono al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro gli importi per i quali:

  • il termine di pagamento del debito è scaduto;
  • non sono in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere;
  • non sono oggetto di piani di rateazione.

La norma non fa distinzioni in merito alla tipologia dei ruoli (ordinari o straordinari), né alla tipologia di iscrizione a ruolo (a titolo definitivo oppure provvisorio). A titolo esemplificativo, nel computo della soglia dei 100.000 euro rilevano i ruoli derivanti da avvisi di recupero dei crediti di imposta, inclusi sanzioni e interessi da ritardata iscrizione a ruolo o di analoga natura (non si calcolano gli interessi di mora e gli aggi di riscossione ove ancora dovuti).

Inoltre, i carichi affidati all’agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione, non contribuiscono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione. Viceversa, se l’omesso pagamento delle rate scadute è tale da comportare la decadenza dal relativo piano di rateazione (c.d. “decadenza per inadempienza”) provocando l’immediata riscuotibilità dell’intero importo iscritto a ruolo, il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro, il cui superamento comporta l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione.
Analogamente, con riferimento alle rate relative alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione quater”), la decadenza dalla definizione agevolata dovuta all’omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a 5 giorni di una delle rate comporta che l’ammontare di tutto il carico residuo affidato all’agente della riscossione rilevi a tal fine. Viceversa, in caso di versamento delle rate nei termini previsti dal piano di rateazione, l’importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia.

Infine, si osserva che la circolare non ha fornito alcuna indicazione in merito alle sanzioni applicabili in caso di violazione del divieto (la sanzione dovrebbe essere quella del 30% per indebita compensazione di crediti non spettanti ex art. 13, c. 4 D.Lgs. 471/1997).

Coordinamento con il precedente divieto di compensazione – Il nuovo divieto alla compensazione si aggiunge a quello già in vigore che inibisce le compensazioni per debiti per ruoli superiori a 1.500 euro (ex art. 31, c. 1 D.L. 78/2010). Le due disposizioni si caratterizzano per caratteristiche e modalità applicative diverse previste dal legislatore; in particolare:

  • il divieto di compensazione dei crediti erariali opera in presenza di carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori di ammontare superiore a 1.500 euro;
  • il divieto di utilizzo in compensazione (ex art. 7 D.Lgs. 241/1997) di tutti i crediti (erariali e di natura agevolativa), sussiste in presenza dei carichi affidati all’agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro (ex art. 37, c. 49-quinques D.L. 223/2006).

L’inibizione alle compensazioni, introdotta dalla legge di Bilancio 2024, si differenzia dal divieto di compensazione previsto dal citato art. 31, c. 1 D.L. 78/2010, prima di tutto perché vieta l’utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali, ma anche di quelli aventi natura agevolativa.
Di conseguenza, se l’iscrizione a ruolo per debiti relativi a imposte erariali e accessori di ammontare complessivo superiore a 1.500 euro impedisce la compensazione dei soli crediti erariali (almeno fino a quando tali debiti non vengano completamente estinti), l’affidamento di carichi all’agente della riscossione per importi superiori a 100.000 euro inibisce la compensazione “orizzontale” di crediti di qualsiasi natura (erariali e di natura agevolativa), fatti salve le esclusioni previste. In questa ipotesi, resta ferma la possibilità di estinguere i ruoli per debiti relativi a imposte erariali mediante l’utilizzo in compensazione dei soli crediti della stessa natura al fine di ridurre l’ammontare delle iscrizioni a ruolo a un importo pari o inferiore alla soglia di 100.000 euro e, conseguentemente, consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti agevolativi.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits