Agricoltura ed economia verde

24 Gennaio 2025

Nuove attività soggette a reddito agrario

Con la riforma fiscale sono considerate “attività agricole produttive di reddito agrario” le cosiddette vertical farm, lo skyfarming, le colture idroponiche, nonché i redditi percepiti per la cessione dei crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO2.

La riforma fiscale introduce alcune novità in tema di imposizione diretta per il comparto agricolo.

Vengono annoverati, ai sensi dell’art. 32, c. 2 del Tuir, quali produttivi di reddito agrario i redditi percepiti per la cessione dei crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO2 (cosiddetti carbon credit) nonché le attività di “vertical farm”, lo “skyfarming” e le colture idroponiche all’interno di fabbricati censiti al catasto dei fabbricati. Tali attività sono, pertanto, assoggettate a reddito agrario entro i limiti previsti dall’art. 32, c. 2 del Tuir e per la parte eccedente seguono la tassazione con criteri forfettari già prevista dall’art. 56-bis del Tuir.

Rimane naturalmente valida l’opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito d’impresa (differenza tra i ricavi e i costi).

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