Diritto del lavoro e legislazione sociale
31 Gennaio 2025
L’Agenzia delle Entrate diffonde la circolare sulla maxi-deduzione del costo del lavoro relativo ai nuovi assunti a tempo indeterminato, già prorogata al 2027.
In vista dei prossimi bilanci l’Agenzia delle Entrate ha inaugurato il 2025 con la circolare 20.01.2025, n. 1/E in cui diffonde i primi chiarimenti ufficiali in merito alla maxi-deduzione del costo del lavoro relativo ai neoassunti a tempo indeterminato. All’apparenza sembrerebbe tutto semplice, ma il meccanismo non proprio snello richiede invece attenzione, a partire dalla verifica dei requisiti di spettanza.
L’agevolazione, istituita per il solo anno 2024 dall’art. 4 D.Lgs. 216/2023 e dal D.M. 25.06.2024, è stata prorogata dall’art. 1, cc. 399-400 L. 207/2024 anche per il triennio 2025-2027. I beneficiari sono tutte le imprese e i professionisti (eccetto chi è in regime forfetario ex L. 190/2014) già effettivamente in attività al 1.01.2023.
I presupposti oggettivi prevedono un incremento occupazionale dove (per semplificare si ipotizzino soggetti con periodo di imposta solare) al termine del 2024 il numero dei dipendenti a tempo indeterminato sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023 (la media tiene conto sia delle giornate lavorate nell’arco dell’anno che dell’orario di lavoro previsto, in caso di rapporti part-time).
Sempre alla fine del 2024 va effettuata l’ulteriore verifica sulla sussistenza dell’incremento occupazionale di tutti i lavoratori dipendenti (sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato) rispetto al periodo d’imposta 2023. Quindi l’incremento occupazionale è duplice: nuovi contratti a tempo indeterminato a fronte anche di un aumento dell’organico complessivo, computato per “teste” (la stabilizzazione di un contratto a tempo determinato non è considerato incremento occupazionale). Va da sé quindi che il beneficio andrà maggiormente a favore delle imprese in fase di espansione che hanno trovato nuovo personale stabile e non a quelle imprese che, pur avendo incrementato in valore assoluto negli ultimi mesi, hanno subìto un turnover di lavoratori negli ultimi 2 anni.
Verificata l’esistenza delle condizioni di base si procede con il calcolo della maggiorazione del costo, prevista nella misura del 20% (30% se le nuove assunzioni riguardano soggetti svantaggiati). Il costo da incrementare trae origine dalle voci contabili classificate nel B9 del bilancio e deve essere il minore tra il costo effettivo dei neoassunti e l’incremento del medesimo costo del 2024 rispetto al 2023.
La maggiorazione (solo fiscale) del costo contabilizzato si tradurrà in una minore imposta da accantonare in bilancio e da versare. I professionisti e i soggetti in contabilità semplificata che non redigono il bilancio dovranno comunque identificare il contenuto di cui al B9 in base alle regole per cassa, eccetto quei costi imputabili sempre per competenza (ad esempio Tfr).
La circolare precisa che nel calcolo dell’incremento del costo del lavoro complessivo vanno considerate tutte le spese sostenute per rapporti di lavoro anche se derivanti da contratti diversi da quello a tempo indeterminato. Considerata la proroga al 2027 si precisa che l’agevolazione va calcolata su base “mobile” determinando l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.
La circolare affronta anche i casi delle operazioni straordinarie, della cessione dei contratti di lavoro e dei gruppi di imprese, allo scopo di limitare ogni abuso ma anche di non penalizzare quei datori di lavoro che si trovino in situazioni particolari.