Amministrazione e bilancio
19 Ottobre 2024
Le nuove norme sulla transazione fiscale nel concordato preventivo chiariscono, tra l’altro, le modalità di adesione da parte degli enti competenti alla proposta del debitore.
La mini Riforma della transazione fiscale prevede, tra l’altro, la precisazione che il limite di decurtazione delle ragioni creditorie del creditore pubblico è quello del valore che lo stesso riceverebbe in caso di liquidazione “giudiziale” e, di conseguenza, si espunge l’indicazione “di mercato” rispetto al valore dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione.
Se infatti la soddisfazione va misurata rispetto al ricavato in caso di liquidazione giudiziale non appare corretto il riferimento al valore di mercato che presuppone una liquidazione di tipo negoziale.
La norma è, inoltre, modificata per chiarire il dubbio applicativo sorto in relazione al significato delle parole “mancanza di adesione” e, quindi, per esplicitare che essa sussiste non solo in presenza di un comportamento omissivo del creditore pubblico, che non fornisce alcun riscontro alla proposta, ma anche nei casi in cui venga espresso un voto contrario.