Amministrazione e bilancio

29 Maggio 2024

Nuova soglia per il rinvio del versamento Iva e ritenute

Il rinvio del versamento Iva minimo rappresenta una facoltà e non un obbligo (circ. Ag. Entrate n. 9/E/2024). La semplificazione va però coordinata con il VP7 Li.Pe. Analoghe conclusioni per la nuova soglia per ritenute lavoro autonomo e provvigioni.

Dal 2024 è in vigore, com’è noto, l’aumento da 25,82 a 100 euro della soglia fino alla quale il versamento dell’Iva mensile “è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno”. Lo prevede l’art. 1, c. 4 D.P.R. 100/1998 come aggiornato dal D.Lgs. 1/2024 (decreto Semplificazioni) e analoga modifica è stata prevista, sempre in materia di Iva, anche per i soggetti trimestrali con la riformulazione dell’art. 7 D.P.R. 542/1999. Come vedremo analoga soglia (100 euro) è stata inoltre introdotta per il versamento delle ritenute d’acconto su compensi di lavoro autonomo e provvigioni. Con la circolare 5.02.2024, n. 9/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito opportune aperture.

Soglia per il versamento dell’Iva periodica e coordinamento Li.Pe.

Nella citata circolare l’Agenzia ha precisato che “qualora l’importo dell’Iva periodica non superi l’importo di 100 euro, tale imposta può essere versata insieme all’Iva dovuta relativa al mese o trimestre successivo, il cui importo sarà, pertanto, incrementato in maniera corrispondente” salvo effettuare comunque il versamento non oltre il 16.12. È stata opportunamente accolta, quindi, un’interpretazione distensiva che supera l’imperativo presente “è effettuato insieme a quello dovuto per …” utilizzato dal legislatore.

Per l’Agenzia il contribuente non è quindi obbligato a differire, cumulandolo nel successivo, il versamento del debito sotto soglia ma, se preferisce, può effettuare il versamento sottosoglia (che risulta dal VP14) con l’ordinario codice tributo. L’effettivo comportamento adottato va ovviamente ben coordinato con la compilazione della comunicazione Li.Pe. per evitare di vedersi recapitare probabili lettere di compliance e dover ricorrere al ravvedimento comunicativo. Nel caso in cui il contribuente non si sia avvalso della soglia nulla dovrà infatti essere riportato nella liquidazione Iva successiva, ovvero nel rigo VP7 “debito periodo precedente non superiore a 100 euro”. Rigo, il VP7, che nel modello Li.Pe.

Liquidazioni periodiche Iva

L'ebook che riepiloga la disciplina delle liquidazioni periodiche IVA, operazione che riguarda tutte le attività economiche che sono tenute al calcolo dell’imposta in questione.

Aggiornato (provvedimento 14.03.2024, n. 125654 e da utilizzare già per le comunicazioni in scadenza il prossimo 31.05.2024) è stato per l’appunto riformulato sostituendo la precedente soglia di 25,82 euro con la misura di 100 euro.

La conferma di tale impostazione (rinvio oppure versamento anche sottosoglia) è rintracciabile anche dal funzionamento del software compilativo dell’Agenzia delle Entrate (versione 2.0.4 del 20.03.2024) in cui il riporto, del debito minimo non versato (VP7 cit.), nella scheda del periodo (mese o trimestre) successivo, è lasciato a imputazione libera dell’operatore.

VP7 non utilizzabile

È confermato, anche nella circolare, che il versamento (eventualmente cumulato a cascata di periodo in periodo), anche se inferiore al nuovo limite minimo di 100 euro, dovrà essere tuttavia effettuato “entro il 16 dicembre dello stesso anno”; rimane ovviamente fermo (non essendo intervenute modifiche al riguardo) che il versamento del saldo, al netto anche dell’acconto del 27.12, risultante dalla successiva dichiarazione annuale non è dovuto se non supera 10 euro (10,33 euro arrotondati). Tutto ciò premesso le specifiche tecniche del software Li.Pe. precisano (coerentemente) che la compilazione del citato VP7 non è compilabile nei seguenti casi:

  • quando l’elemento “Mese” della scheda è uguale a 1 (gennaio), 12 (dicembre) oppure l’elemento “Trimestre” è uguale a 4 (trimestrali speciali che versano il 4° trimestre il 16.02 dell’anno successivo) o 5 (trimestrali normali che versano l’ultimo trimestre con il saldo annuale entro il 16.03);
  • per importi superiori a 100 euro.

La compilazione del VP7 non è altresì possibile quando nel frontespizio:

  • è compilata anche la casella della “partita Iva della controllate” (nel caso della liquidazione Iva di gruppo ex art. 73, infatti, la liquidazione viene effettuata dalla capogruppo e le singole partecipanti non devono pertanto compilare i righi VP7, VP8, VP9 e VP13) oppure,
  • è valorizzato il campo “ultimo mese”, della liquidazione di gruppo, con valore inferiore o uguale a quello del modulo (tale campo va infatti compilato nel caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti che ha effetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o al trimestre nel corso della quale si è verificata).

Soglia per il versamento delle ritenute

Disposizione analoga a quella prevista per la soglia Iva è stata introdotta anche per le ritenute di lavoro autonomo e provvigioni (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973). Lo prevede, con effetto per i compensi corrisposti a decorrere dal gennaio 2024, l’art. 9, c. 4 D.Lgs. 1/2024, secondo cui se l’importo dovuto con riferimento alle citate ritenute “non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno” fermo restando che “il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo”.
Fermo restando l’obbligo di “chiudere cassa” entro il 16.12, l’Agenzia (circ. n. 9/E/2024, cit.) ha confermato come durante l’anno, anche per questi sottosoglia, il versamento “possa essere rinviato ed effettuato insieme a quello del mese successivo” quando si raggiunge la soglia. Come per l’Iva il sostituto ha quindi facoltà di avvalersi o meno della semplificazione.

Ritenute dei condomini

Diverso dal caso precedente è, infine, quello delle ritenute dei condomini, tenuti a operare la ritenuta del 4% prevista dall’art. 25-ter D.P.R. 600/1973 (codici tributo “1019” per i sostituiti Irpef; “1020” per quelli Ires) anche nel caso di corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. In tal caso, le modifiche apportate dal decreto Semplificazioni (art. 9, c. 6 D.Lgs. 1/2024), in vigore dal 13.01.2024, tratteggiano la seguente situazione:

  • il versamento è dovuto quando l’importo raggiunge 500 euro e comunque entro 16.06 (non più 30.06 come in precedenza ) nonché 16.12 (non più 20.12 come in precedenza); in tal caso l’Agenzia delle Entrate osserva che, per i compensi pagati da gennaio ad aprile con ritenute inferiori a 500 euro, il versamento è dovuto entro il 16 del mese successivo al raggiungimento del detto importo e comunque, se non è raggiunta la soglia, con quelle operate a maggio indipendentemente dall’ammontare; analoghe considerazioni valgono per le ritenute sui compensi pagati da giugno a ottobre con versamento, se sotto soglia, con quelle operate a novembre;
  • in ogni caso il versamento è dovuto il 16.01 per le ritenute operate a dicembre (e non più, ancorché sottosoglia, entro il 30.06 dell’anno successivo);
  • rimane fermo che, se di ammontare superiore a 500 euro, il versamento è ordinariamente dovuto entro il 16 del mese successivo.

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