Imposte dirette
08 Novembre 2024
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito i nuovi requisiti da soddisfare per individuare la residenza fiscale delle persone fisiche introdotti dal D.Lgs. 209/2023.
Disciplina generale – L’art. 1 D.Lgs. 209/2023 (recante la riforma della fiscalità internazionale) ha riformulato l’art. 2, c. 2 del Tuir indicante i criteri da soddisfare per individuare la residenza fiscale delle persone fisiche. In particolare, in base alla nuova previsione legislativa, a partire dal 1.01.2024, una persona fisica deve considerarsi fiscalmente residente nel territorio dello Stato (e quindi ivi tassata sui redditi ovunque prodotti in ossequio al principio della worldwide taxation) se, per la maggior parte del periodo d’imposta, dovesse, alternativamente:
– avere la residenza in Italia (ai sensi del Codice Civile);
– avere il domicilio in Italia (da intendersi non più riferito alla definizione prevista dal Codice Civile, ovvero al luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi economici e personali, ma unicamente con il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona rispetto a quelle economiche);
– essere presente in Italia, tenuto conto anche delle frazioni di giorno (nonché, come precisato dalla Relazione, anche dei periodi non consecutivi, ad esempio per vacanza, o per motivi di studio, oppure per far visita ad amici o parenti (non è quindi necessario che i criteri di collegamento richiesti dalla norma ricorrano in modo continuativo ed ininterrotto, ma è sufficiente che si verifichino per 183 – o 184 in caso di anno bisestile – giorni nel corso di un anno solare). Alcuni esempi possono aiutare a chiarire la valutazione.
Infine, è stata eliminata la presunzione assoluta (frutto di un’interpretazione giurisprudenziale) che individuava la residenza fiscale quale conseguenza dell’iscrizione della persona fisica all’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta. Questa presunzione è ora divenuta relativa (pertanto, a differenza della normativa previgente, è stata introdotta la possibilità del contribuente di provare, in caso di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente in Italia, l’effettivo domicilio all’estero).
Chiarimenti – Nella circolare 4.11.2024, n. 20/E in commento, con riferimento ai criteri alternativi (illustrati al precedente paragrafo) per individuare la residenza fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che:
– la semplice presenza sul territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta (ovvero 183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno) è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia (viceversa, per escludere la residenza in Italia, sono valutate particolari situazioni in cui la presenza sul territorio dello Stato è meramente temporanea od occasionale, come può avvenire, ad esempio, nelle ipotesi di scalo aereo nel territorio nazionale dovuto a una coincidenza per recarsi in un Paese estero);
– nella nozione di “relazioni personali e familiari” devono farsi rientrare sia i rapporti tipici disciplinati dalle disposizioni normative vigenti (ad esempio il rapporto di coniugio o il rapporto di unione civile), sia le relazioni personali stabili che esprimono un radicamento con il territorio dello Stato (ad esempio, nel caso di coppie conviventi). Può altresì assumere rilievo la dimensione stabile dei rapporti sociali se risultante da elementi certi (come, ad esempio, l’iscrizione annuale a un circolo culturale e sportivo);
– per effetto dell’introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, dovranno ora considerarsi fiscalmente residenti in Italia, le persone che lavorano in smart working in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta.