Accertamento, riscossione e contenzioso

03 Febbraio 2025

Nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento

Si sintetizzano gli aspetti principali relativi alle novità in tema di cartelle di pagamento, applicabili dal 1.01.2025, che prevedono un generale ampliamento dell’arco temporale entro il quale è possibile regolarizzare le posizioni debitorie fiscali e previdenziali.

Premessa

  • I contribuenti che vogliono mettersi in regola con il versamento delle somme richieste da Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito: AdeR) per conto degli Enti creditori (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), ma non riescono a saldare in un’unica soluzione, possono pagare a rate grazie all’istituto della rateizzazione.
  • Le novità, operative dal 1.01.2025 con il D.M. 27.12.2024, in attuazione del decreto di riordino del sistema nazionale della riscossione (D.Lgs. 110/2024), derivano dalla modifica dell’art. 19 DPR 602/1973, disponendo il progressivo aumento del numero massimo di rate richiedibile per la rateizzazione su semplice richiesta dei debiti fiscali.

Le novità

1.1 – Somme fino a 120.000 euro

Rispetto alle precedenti 72 rate si è passati a:

  • 84 rate, cioè 7 anni, per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026;
  • 96 rate, 8 anni, per le istanze presentate negli anni 2027 e 2028;
  • 108 rate, 9 anni, per le istanze presentate dal 2029.

Se, quindi, il contribuente intende rateizzare una somma pari o inferiore a 120.000 euro (la soglia vale per ogni singola richiesta), è sufficiente che dichiari di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per ottenere fino a un massimo di 84 rate mensili per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026. Dall’area riservata del sito di AdeR (accessibile con identità digitale) è possibile chiedere e ottenere online, dal proprio Pc o smartphone, le rateizzazioni su semplice richiesta. La pagina di accesso all’area riservata è raggiungibile anche utilizzando il Qr code disponibile sull’apposito modello di istanza.

1.2 – Somme superiori a 120.000 euro

  • Per ottenere un numero maggiore di rate, il contribuente deve, invece, documentare la situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
  • Inoltre, per importi superiori a 120.000 euro l’istanza di dilazione deve essere sempre documentata e può essere concessa fino a un massimo di 120 rate.
  • AdeR, impegnata nel potenziamento e nella semplificazione delle modalità di fruizione dei servizi, ha reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it un simulatore che consente di calcolare, quando il contribuente deve documentare la situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, il numero massimo di rate concedibili e l’importo indicativo della rata.

Somme rateizzabili

Rientrano nell’ambito applicativo della rateizzazione le somme iscritte a ruolo da: 

  • Amministrazioni statali;
  • Agenzie istituite dallo Stato;
  • Autorità amministrative indipendenti;
  • altri Enti pubblici previdenziali;
  • altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.), a meno che non abbiano optato, comunicandolo a AdeR, per una diversa determinazione che produrrà effetti a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione.

Sul sito Internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti. 

Somme iscritte a ruolo

  • Le somme che risultano dovute dal contribuente, a seguito dei controlli effettuati dagli Enti creditori (Agenzia delle entrate, INPS, Regioni, Comuni) e non sono state pagate, in tutto o in parte, sono iscritte a ruolo e trasmesse a AdeR per la riscossione.
  • Il ruolo è un elenco predisposto dagli Enti creditori e trasmesso a AdeR con i nominativi dei debitori, la tipologia del credito da riscuotere e le relative somme dovute.
  • Per somme iscritte a ruolo si intendono anche quelle affidate in riscossione a AdeR contenute negli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, degli enti locali e negli avvisi di addebito emessi dall’INPS.

Somme escluse dalla rateizzazione

Sono escluse dall’ambito applicativo della rateizzazione le somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione:

  • se già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto. Tale preclusione:
    • opera in via definitiva nel caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate a decorrere dal 16.07.2022. In tal caso il debito ricompreso in tali rateizzazioni decadute non può essere più dilazionato;
    • può essere sanata se il debito era ricompreso, invece, in una precedente rateizzazione riferita ad una richiesta presentata fino al 15.07.2022. In tal caso il debito può essere nuovamente rateizzato solo se, preliminarmente, è versata una somma corrispondente all’importo delle rate della precedente rateizzazione scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta;
  • se riferite ai cosiddetti “debiti non dilazionabili”, cioè debiti che, per propria caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono rateizzabili, quali, ad esempio, le violazioni di specifiche norme doganali oppure il recupero degli aiuti di stato (sul sito Internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco dei tributi e dei tipi di imposta interessati);
  • se affidate da quegli Enti che hanno deciso di non delegare a AdeR la competenza di rateizzare i loro crediti (sul sito Internet di AdeR nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti);
  • oggetto della c.d. “Rottamazione-ter” o della misura agevolativa del “Saldo e stralcio”, per le quali si è determinata l’inefficacia della misura per il mancato/insufficiente/tardivo pagamento di una delle rate in scadenza a partire dall’anno 2020 e non sia stata presentata e accolta una dichiarazione di adesione alla Rottamazione-quater.

Nota bene
• Sulla base delle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Aiuti (D.L. 50/2022) la decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più debiti, non preclude, invece, la possibilità di chiedere e ottenere la rateizzazione per debiti diversi da quelli già ricompresi in una rateizzazione decaduta.
• Inoltre, è possibile richiedere la rateizzazione per quei debiti per i quali è stata richiesta ed accolta la c.d. “Rottamazione-quater” e si sia determinata l’inefficacia della misura agevolativa per il mancato pagamento di una delle rate del piano agevolativo; ciò, naturalmente, fatte salve specifiche condizioni di esclusione.

Rateizzazione “su semplice richiesta”

Per rateizzare una somma pari o inferiore a 120.000 euro (il limite vale per ogni singola istanza), il contribuente, su semplice richiesta, senza cioè esibire alcuna documentazione, ma semplicemente dichiarando di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, può ottenere fino a un massimo di 84 rate mensili per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026. 

Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno.

La rata minima è pari a 50 euro. 

Rateizzazione a richiesta “documentata”

  • Nel caso in cui i debiti ricompresi in ciascuna domanda di rateizzazione siano di importo superiore a 120.000 euro oppure se, per somme pari o inferiori a 120.000 euro, il contribuente intenda richiedere un numero maggiore di rate (fino a 120 rate), la dilazione può essere concessa se è documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria secondo i nuovi criteri fissati dal D.M. 27.12.2024
  • In particolare, è necessario che i contribuenti persone fisiche o titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato alleghino alla domanda di rateizzazione la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare.
  • Se, invece, il contribuente che chiede una dilazione è un soggetto diverso dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato (per esempio, società di capitali, società di persone, un’associazione o una fondazione), insieme all’istanza deve presentare la documentazione contabile necessaria a verificare:
    • la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economico-finanziaria determinata dal valore dell’Indice di liquidità;
    • il numero di rate concedibili in relazione al valore dell’Indice Alfa. 
  • I condomini devono invece allegare la documentazione contabile necessaria a verificare il valore dell’Indice Beta).
  • Le Pubbliche Amministrazioni dovranno dichiarare la carenza di liquidità. 

“Simulatore” delle rate

  • Per agevolare i contribuenti, AdeR ha messo a disposizione dei contribuenti sul sito Internet un simulatore per calcolare il numero massimo di rate concedibili e l’importo indicativo della rata. 
  • Dopo avere indicato l’importo del debito da rateizzare e quello residuo di eventuali altri piani attivi, i contribuenti persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato dovranno inserire il valore ISEE. 
  • Tutti gli altri soggetti dovranno indicare i valori contabili necessari per il calcolo degli specifici indicatori che, in relazione alla natura del contribuente, determinano la sussistenza o meno della situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria e il numero massimo di rate concedibili (Indice di liquidità, Indice Alfa e Indice Beta).

Decadenza

  • Il contribuente decade dai benefici della rateizzazione per inadempienza quando non esegue il pagamento di alcune rate anche non consecutive.
  • Il numero delle rate non pagate che determinano la decadenza varia, in ragione dei provvedimenti normativi che sono intervenuti al riguardo, in relazione a diversi elementi, come sintetizzato nella tabella che segue:
RateizzazioneDecadenza
Per le rateizzazioni in essere all’8.03.2020 (21.02.2020) per i residenti nella cosiddetta ex “zona rossa” COVID.18 rate anche non consecutive.
Per le rateizzazioni concesse dopo l’8.03.2020 e richieste fino al 31.12.2021.10 date anche non consecutive.
Per le rateizzazioni presentate dal 1.01.2022 al 15.07.2022.5 rate anche non consecutive.
Per le rateizzazioni presentate dal 16.07.2022.8 rate anche non consecutive.
  • Nel caso in cui tra le rate impagate sia compresa l’ultima, la decadenza si concretizza anche a fronte del mancato pagamento di un numero di rate inferiore a quello previsto.
  • Con la decadenza il debito ritorna esigibile in un’unica soluzione e possono essere immediatamente riprese le azioni di recupero.
  • In caso di decadenza per inadempienza è possibile, per i debiti ricompresi in rateizzazioni presentate fino al 15.07.2022, richiedere una nuova dilazione solo dopo aver versato una somma corrispondente all’importo delle rate della rateizzazione decaduta scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta.
  • Invece, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16.07.2022 non è possibile ottenere in caso di decadenza una nuova rateizzazione per gli stessi debiti.
  • La decadenza di una o più rateizzazioni non preclude altre richieste di dilazione per i debiti non inseriti nelle rateizzazioni decadute.

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