Diritto del lavoro e legislazione sociale
21 Febbraio 2024
Pensione anticipata flessibile Quota 103: possibile inoltrare le istanze di pensionamento dal portale dell’Inps anche per la “nuova versione” del trattamento, come modificato dalla legge di Bilancio 2024.
Con il messaggio 1.02.2024, n. 454 l’Inps ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile Quota 103, per chi matura i requisiti nel corso del 2024.
In merito, si ricorda che l’art. 1, cc. 139 e 140 L. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) ha prorogato la Quota 103, ma con forti disincentivi: ricalcolo contributivo, nuovo e inferiore tetto massimo d’importo, finestre di attesa più lunghe.
La “nuova” pensione anticipata flessibile può essere ottenuta con i requisiti anagrafici e contributivi già previsti per la precedente “versione” della Quota 103, che possono però essere perfezionati entro il 31.12.2024, anziché 2023:
Una volta maturati i requisiti per la Quota 103, la decorrenza è differita per effetto delle finestre mobili di attesa, pari a:
Per i lavoratori dipendenti privati e autonomi il trattamento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra, mentre decorre dal primo giorno successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione esclusiva dell’Ago (gestione Inps Dipendenti pubblici, fondo ex Fs, fondo ex Ipost).
La differenza più importante tra precedente e attuale “versione” della pensione anticipata flessibile risiede nel calcolo del trattamento. La pensione anticipata Quota 103, per chi ne matura le condizioni nel corso del 2024, è infatti ricalcolata con il sistema integralmente contributivo. Questo metodo di quantificazione dell’assegno risulta normalmente penalizzante rispetto al calcolo retributivo, quest’ultimo basato sugli ultimi stipendi o redditi, normalmente i più elevati della vita lavorativa. Il calcolo contributivo è invece fondato sulla contribuzione accreditata nell’arco della carriera e sull’età pensionabile. Non esiste una penalizzazione fissa, a ogni modo, ma il “taglio” dell’assegno può variare notevolmente da caso a caso, risultando il ricalcolo contributivo, in rare ipotesi, addirittura più favorevole.
All’importo della nuova pensione Quota 103 è poi applicato un tetto massimo, pari a 4 volte il trattamento minimo, sino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni, sino al 31.12.2026; art. 24, c. 6 D.L. 201/2011): in pratica, per il 2024, la pensione mensile non può superare l’importo di 2.394,84 euro (in base all’importo del trattamento minimo presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti indicato nella circolare Inps n. 1/2024, pari a 598,71 euro mensili). Questo tetto è soggetto a revisione annuale e, di conseguenza, dal 2025 la soglia massima potrebbe essere aggiornata.
Relativamente alla “vecchia versione” della Quota 103, la soglia limite risultava invece pari a 5 volte il trattamento minimo, ossia, per il 2024, a 2.993,55 euro mensili.
Anche in relazione al “nuovo” trattamento pensionistico, sino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia non è possibile cumulare la Quota 103 con i redditi di lavoro, fatta eccezione per i compensi derivanti dal lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.) con un limite di 5.000 euro lordi annui.
In pratica, fino al compimento dell’età pensionabile, la prestazione è sospesa per tutto l’anno in cui è stato prodotto il reddito, anche per un solo giorno di lavoro. Laddove nell’annualità in questione si verifichi il compimento dell’età pensionabile, il trattamento è sospeso solo sino al perfezionamento del requisito anagrafico. I ratei di pensione indebitamente corrisposti sono recuperati dall’Inps retroattivamente (si osservi, in merito, la circolare n. 117/2019, valida sia per la pensione Quota 100, che per i trattamenti pensionistici Quota 102 e Quota 103, compresa la “nuova” Quota 103).
Inoltre, in merito all’età pensionabile da considerare per la cessazione del divieto di cumulo, con la circolare n. 27/2023 l’Istituto ha chiarito che, per le categorie di iscritti per i quali trovano applicazione requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia differenti rispetto a quello previsto per la vecchiaia ordinaria “Fornero” (art. 24, c. 6 D.L. 201/2011), il divieto di cumulo cessa al compimento dell’età anagrafica prevista per il trattamento di vecchiaia dal Fondo di appartenenza, che può risultare anche inferiore ai 67 anni.
Il servizio che consente la presentazione dell’istanza di pensione Quota 103, per chi matura i requisiti nel corso del 2024, può essere raggiunto accedendo al sito dell’Inps con Spid, CIE o CNS, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”.
Effettuato l’accesso, dopo aver compilato la pagina relativa ai propri dati anagrafici e a quelli dell’eventuale coniuge, è necessario selezionare:
Si raccomanda la massima attenzione a non confondere il “Tipo” “Requisito anticipata flessibile L. di Bilancio 2024” con il semplice “Requisito anticipata flessibile”. Quest’ultimo indica la pensione Quota 103 per chi ha maturato i requisiti entro il 31.12.2023, che, come osservato, non prevede il ricalcolo contributivo (salvo richiesta “Tipo”: “Requisito anticipata flessibile opzione al contributivo”).