Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
06 Giugno 2024
Il D.L. 31.05.2024, n. 71 interviene sulla disciplina dei rimborsi al fine di rimarcare lo spirito mutualistico, estraneo a quello lucrativo, con cui il volontario sportivo eroga la propria prestazione.
A quasi un anno dalla riforma della disciplina del lavoro sportivo, il D.Lgs. 36/2021 recepisce le ultimissime modifiche apportate dal D.L. 31.05.2024, n. 71 in tema di volontariato con la finalità di escluderne un utilizzo elusivo.
Come infatti si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, la novella risponde alla necessità e urgenza di sostenere il sistema dell’associazionismo sportivo, prevalentemente estraneo al fine di lucro, il cui supporto, assicurato dal mondo del volontariato e da tutti quei soggetti che svolgono tali attività per passione, attraverso specifiche competenze e mossi da spirito mutualistico, risulta fondamentale, soprattutto in vista degli imminenti eventi sportivi di carattere internazionale.
In particolare, il Legislatore si prefigge l’obiettivo di affinare la disciplina ex art. 29 D.Lgs. 36/2021 che, nella previgente formulazione, non solo aveva sollevato molti dubbi interpretativi, ma che, a distanza di un anno dalla sua operatività, ne aveva fatto emergere i “lati deboli” quale difficile possibilità di monitorare che la prestazione di un soggetto qualificato come volontario non celasse invece un vero e proprio rapporto di lavoro.
L’art. 3, c. 3, lett. b) D.L. 71/2024 interviene, a riguardo, proprio a rimarcare, in modo netto e inequivocabile, come la prestazione del volontario dello sport, benché si sostanzi, alla stregua di un lavoratore, di una funzione tipica di carattere sportivo, rientrante nel relativo principio di specificità, per la quale, nella stragrande maggioranza dei casi, sono richieste particolari capacità tecniche e professionali necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, si qualifica in un “rapporto” diametralmente opposto, ovvero di tipo mutualistico e senza alcuno scopo di lucro per il quale è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute.
Con le suddette premesse viene completamente riscritto il comma 2 dell’art. 29 D.Lgs. 36/2021, così corposamente modificando la disciplina dei rimborsi dei volontari erogati dal 1.06.2024.
Dallo schema allegato se ne deduce che, seppur da un lato sia stata legittimata l’apertura a una forfettizzazione in luogo del rimborso analitico e innalzata la soglia di rimborsabilità a 400 euro in luogo dei precedenti 150 in autocertificazione, il complessivo risultato finale è quello di una stretta sulla disciplina dei rimborsi ai volontari sportivi, dato che dal 1.06.2024: