Associazioni sportive dilettantistiche e Sport

06 Giugno 2024

Nuova disciplina del rimborso delle spese per i volontari sportivi

Il D.L. 31.05.2024, n. 71 interviene sulla disciplina dei rimborsi al fine di rimarcare lo spirito mutualistico, estraneo a quello lucrativo, con cui il volontario sportivo eroga la propria prestazione.

A quasi un anno dalla riforma della disciplina del lavoro sportivo, il D.Lgs. 36/2021 recepisce le ultimissime modifiche apportate dal D.L. 31.05.2024, n. 71 in tema di volontariato con la finalità di escluderne un utilizzo elusivo.

Come infatti si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, la novella risponde alla necessità e urgenza di sostenere il sistema dell’associazionismo sportivo, prevalentemente estraneo al fine di lucro, il cui supporto, assicurato dal mondo del volontariato e da tutti quei soggetti che svolgono tali attività per passione, attraverso specifiche competenze e mossi da spirito mutualistico, risulta fondamentale, soprattutto in vista degli imminenti eventi sportivi di carattere internazionale.
In particolare, il Legislatore si prefigge l’obiettivo di affinare la disciplina ex art. 29 D.Lgs. 36/2021 che, nella previgente formulazione, non solo aveva sollevato molti dubbi interpretativi, ma che, a distanza di un anno dalla sua operatività, ne aveva fatto emergere i “lati deboli” quale difficile possibilità di monitorare che la prestazione di un soggetto qualificato come volontario non celasse invece un vero e proprio rapporto di lavoro.

L’art. 3, c. 3, lett. b) D.L. 71/2024 interviene, a riguardo, proprio a rimarcare, in modo netto e inequivocabile, come la prestazione del volontario dello sport, benché si sostanzi, alla stregua di un lavoratore, di una funzione tipica di carattere sportivo, rientrante nel relativo principio di specificità, per la quale, nella stragrande maggioranza dei casi, sono richieste particolari capacità tecniche e professionali necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, si qualifica in un “rapporto” diametralmente opposto, ovvero di tipo mutualistico e senza alcuno scopo di lucro per il quale è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute.
Con le suddette premesse viene completamente riscritto il comma 2 dell’art. 29 D.Lgs. 36/2021, così corposamente modificando la disciplina dei rimborsi dei volontari erogati dal 1.06.2024.
Dallo schema allegato se ne deduce che, seppur da un lato sia stata legittimata l’apertura a una forfettizzazione in luogo del rimborso analitico e innalzata la soglia di rimborsabilità a 400 euro in luogo dei precedenti 150 in autocertificazione, il complessivo risultato finale è quello di una stretta sulla disciplina dei rimborsi ai volontari sportivi, dato che dal 1.06.2024:

  • non potranno essere previsti rimborsi al di fuori delle occasioni di eventi “ufficiali” promossi dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a., con la conseguenza che diversamente le somme saranno considerate compenso sportivo;
  • è prevista una procedura che assicurerà la tracciabilità delle spese rimborsate forfettariamente, dei percipienti e dell’evento di riferimento, tramite comunicazione delle stesse in apposita sezione sul Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo (presumibilmente secondo le medesime modalità procedurali già attivate per arbitri e direttori di gara);
  • al fine di evitare un programmata ed “elusiva” cumulabilità tra prestazioni lavorative (soggette al regime impositivo ex artt. 35, c. 8-bis e 36, c. 6) e rimborsi (esenti), fermo restando che i rimborsi (genuinamente corrisposti al volontario) non concorrono a formare il reddito del percipiente, è previsto che quest’ultimi concorrano al computo delle soglie di esenzione fiscale e contributiva dei compensi sportivi.

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