Diritto del lavoro e legislazione sociale
15 Luglio 2024
È di particolare rilievo la nuova definizione di condizione di disabilità in quanto, oltre a evidenziare il nuovo concetto, è idonea ad allargare il perimetro dei soggetti beneficiari delle tutele.
La nuova definizione di “condizione di disabilità” è di particolare rilievo in quanto, oltre ad evidenziare il nuovo concetto, è idonea ad allargare il perimetro dei soggetti beneficiari delle tutele; inoltre, è opportuno indicare che dal mutamento di questa definizione derivano effetti anche sulle disposizioni che ad essa fanno riferimento.
La definizione di disabilità comunemente accettata, almeno fino al D.Lgs. 62/2024, si deve all’Organizzazione Mondiale della Sanità per la quale, secondo il modello medico ICDIH del 1980, la disabilità era percepita come equivalente di menomazione, pertanto equiparata a un “limite rispetto alla capacità di compiere un’attività della vita quotidiana nella maniera considerata normale per essere umano”.
Un ulteriore livello di incertezza è rinvenibile a livello europeo, dal momento che né la Carta dei Diritti fondamentali dell’UE (artt. 21 e 26), né la Direttiva 2000/78/CE avevano provveduto a fornire una definizione di disabilità. Perciò, uno degli aspetti maggiormente significativi riguarda il fatto di considerare esclusivamente i fattori che in modo negativo avevano un’influenza nella vita delle persone, tralasciando del tutto l’ambiente circostante.