Amministrazione e bilancio
06 Dicembre 2024
Si riepilogano gli adempimenti relativi all’istituzione e alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, soggetti alla sola formalità di numerazione progressiva delle pagine. In particolare, l’art. 2215 C.C. non prevede l’obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all’obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall’art. 2421 C.C. e ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
Si riepilogano gli adempimenti relativi all’istituzione e alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, soggetti alla sola formalità di numerazione progressiva delle pagine.
In particolare, l’art. 2215 C.C. non prevede l’obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all’obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall’art. 2421 C.C. e ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
La formulazione degli articoli 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l’obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri sussiste l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. L’imposta di bollo è dovuta anche in assenza di stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica.
I registri contabili previsti dal D.P.R. 600/1973 devono essere tenuti secondo le regole dettate dall’art. 2219 codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall’imposta di bollo.
Costituiscono eccezione alla regola:
Competenza
La bollatura facoltativa dei libri contabili e quella obbligatoriamente prevista da leggi speciali sono di competenza dell’Ufficio del Registro delle Imprese o dei notai.
Imprese individuali e Società di persone e assimilate
Se i libri di cui all’art. 2214 c.c. (libro giornale e inventari) sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, prevista per la numerazione e bollatura di libri e registri, l’imposta di bollo è stabilita in € 32,00 per ogni 100 fogli o frazione.
Società di capitali
Se i libri di cui all’art. 2214 c.c. (libro giornale e inventari) sono tenuti da soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, prevista per la numerazione e bollatura di libri e registri, l’imposta di bollo è fissata in € 16,00 per ogni 100 fogli o frazione.
Modalità di pagamento dell’imposta
Il pagamento dell’imposta di bollo può essere assolto mediante:
Momento di pagamento
L’imposta di bollo, dovuta per la formalità di numerazione, deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina.
Modalità di versamento
L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento tramite modello F24, con modalità esclusivamente telematica, utilizzando il codice tributo “2501”.
Termine
Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Registri
L’imposta sui libri e sui registri tenuti in modalità informatica è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.
Società di capitali
Rimane fermo l’obbligo del versamento, della tassa forfetaria annuale di € 309,87, o € 516,46 nel caso in cui il capitale sociale sia superiore a € 516.456,90.
– Entro il 16.03 di ogni anno.
– Modello F24.
Imprese individuali – Società di persone
è abolito l’obbligo di versamento della tassa di € 51,65 dovuta per ogni 500 pagine o frazione di libro giornale o libro inventari da bollare.