Amministrazione e bilancio

06 Dicembre 2024

Numerazione e bollatura dei libri contabili

Si riepilogano gli adempimenti relativi all’istituzione e alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, soggetti alla sola formalità di numerazione progressiva delle pagine. In particolare, l’art. 2215 C.C. non prevede l’obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all’obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall’art. 2421 C.C. e ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si riepilogano gli adempimenti relativi all’istituzione e alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, soggetti alla sola formalità di numerazione progressiva delle pagine.
In particolare, l’art. 2215 C.C. non prevede l’obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all’obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall’art. 2421 C.C. e ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
La formulazione degli articoli 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l’obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri sussiste l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. L’imposta di bollo è dovuta anche in assenza di stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica.

Scritture contabili

I registri contabili previsti dal D.P.R. 600/1973 devono essere tenuti secondo le regole dettate dall’art. 2219 codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall’imposta di bollo.
Costituiscono eccezione alla regola:

  • il libro giornale e il libro inventari, per i quali valgono le norme previste dall’art. 2215 codice civile;
  • i libri particolari previsti da norme di legge speciali, che seguono le specifiche disposizioni in esse previste;
  • le scritture ausiliarie, nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumere chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito [art. 14, c. 1, lett. c) D.P.R. 600/1973];
  • le scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali [art. 14, c. 1, lett. d) D.P.R. 600/1973].

Competenza
La bollatura facoltativa dei libri contabili e quella obbligatoriamente prevista da leggi speciali sono di competenza dell’Ufficio del Registro delle Imprese o dei notai.

Imposta di bollo per registri su supporto cartaceo

Imprese individuali e Società di persone e assimilate
Se i libri di cui all’art. 2214 c.c. (libro giornale e inventari) sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, prevista per la numerazione e bollatura di libri e registri, l’imposta di bollo è stabilita in € 32,00 per ogni 100 fogli o frazione.

Società di capitali
Se i libri di cui all’art. 2214 c.c. (libro giornale e inventari) sono tenuti da soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, prevista per la numerazione e bollatura di libri e registri, l’imposta di bollo è fissata in € 16,00 per ogni 100 fogli o frazione.

Modalità di pagamento dell’imposta
Il pagamento dell’imposta di bollo può essere assolto mediante:

  • applicazione di apposito contrassegno che sostituisce le marche da bollo (sulla 1ª pagina numerata).
  • versamento diretto con Mod. F23, secondo le modalità di cui al D. Lgs. 237/1997 – Codice Tributo “458-T”, denominato “imposta di bollo su libri e registri” (risoluzione 31.10.2001, n. 174). Gli estremi della relativa ricevuta di pagamento devono essere riportati sulla 1ª pagina di ciascun libro o registro.

Momento di pagamento
L’imposta di bollo, dovuta per la formalità di numerazione, deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina.


Assolvimento dell’imposta di bollo documenti informatici

Modalità di versamento
L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento tramite modello F24, con modalità esclusivamente telematica, utilizzando il codice tributo “2501”.

Termine
Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Registri
L’imposta sui libri e sui registri tenuti in modalità informatica è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.

Tasse di concessioni governative

Società di capitali
Rimane fermo l’obbligo del versamento, della tassa forfetaria annuale di € 309,87, o € 516,46 nel caso in cui il capitale sociale sia superiore a € 516.456,90.
– Entro il 16.03 di ogni anno.
– Modello F24.

Imprese individuali – Società di persone
è abolito l’obbligo di versamento della tassa di € 51,65 dovuta per ogni 500 pagine o frazione di libro giornale o libro inventari da bollare.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

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