Diritto privato, commerciale e amministrativo
31 Ottobre 2024
La categoria della nullità selettiva rientra in quella più ampia della nullità di protezione, a sua volta species del genus delle nullità relative, con cui condivide pertanto la disciplina.
Il contraente debole del contratto può disporre dello strumento della nullità di protezione modulandone gli effetti. In tale ipotesi, il soggetto tutelato ha facoltà di limitare la sua azione giudiziale a soltanto alcune delle clausole presenti nel contratto, chiedendo al giudice di caducare gli effetti negativi che esso produce nella sua sfera giuridica.
L’uso selettivo delle nullità di protezione, così come descritto, è legittimo e, anzi, incarna perfettamente la ratio che vi è sottesa, purché sia ispirato al principio di buona fede. Infatti, se le esigenze di tutela legate al generale principio di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost. giustificano l’elaborazione di una speciale modalità di rilevazione della nullità, le medesime ragioni hanno spinto la giurisprudenza a teorizzare l’applicazione alla fattispecie del divieto di abuso del diritto, principio di creazione pretoria ricavabile dal combinato disposto di cui agli artt. 833 e 1175 c.c., si mira così a bilanciare l’esigenza di protezione del contraente debole con la necessità di salvaguardare le controparti dalle conseguenze pregiudizievoli che ne possono derivare, nonché l’ordinamento tutto, ispirato al ripudio delle condotte abusive.