Diritto privato, commerciale e amministrativo
15 Febbraio 2025
Occorre porre molta attenzione alla competenza funzionale del Tribunale dinanzi al quale viene avanzata l’eccezione di nullità della fideiussione.
L’art. 33, c. 2 L. 287/1990, così come modificato dall’art. 2, c. 2 D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012, stabilisce che le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi a ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata, di cui all’art. 1 D.Lgs. 168/2003 e successive modificazioni.
Occorre tuttavia distinguere il caso in cui la nullità della fideiussione sia stata sollevata come domanda riconvenzionale, da quella in cui la stessa sia proposta solo in via di eccezione, perché differenti sono le conseguenze sul piano della competenza giurisdizionale.