Accertamento, riscossione e contenzioso
04 Maggio 2021
Senza la comunicazione di avvenuto deposito il procedimento non può considerarsi perfezionato.
Le Sezioni Unite della Cassazione risolvono il conflitto riguardo alla validità della notifica a mezzo posta, laddove il notificante non produca in giudizio la CAD (comunicazione avvenuto deposito). Infatti, rilevano gli Ermellini come sia indubbio che nel sistema della notificazione postale, in caso di mancata consegna del plico contenente l’atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito abbia un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell’atto notificando stesso. La mera prova della spedizione di tale comunicazione non può dunque considerarsi quale fattispecie giuridica conformativa del fondamento profondo del dictum imperativo del giudice delle leggi (Corte Cost., Sent. 346/1998), con il quale si è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’originaria formulazione dell’art. 8, c. 4 L. 890/1982, nella parte in cui non prevedeva che, nella fattispecie concreta in esame ed in quelle assimilabili (rifiuto di ricezione/di firma del registro di consegna; assenza di persone idonee al ritiro) non venisse appunto data la comunicazione stessa e che lo fosse con una raccomandata con avviso di ricevimento.
D’altro canto, come giustamente sottolineato nella pronuncia capofila del nuovo indirizzo interpretativo, tale disciplina si differenzia nettamente da quella dell’art. 139, c. 4 c.p.c. ovvero dell’art. 7, u.c. L. 890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell’atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest’ultimo una raccomandata semplice che gli dia notizia dell’avvenuta notifica dell’atto medesimo. Ritiene la Corte che tale, significativa, differenza normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a persona diversa vi può essere una ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell’avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso dell’art. 8 L. 890/1982 (e dell’art. 140, c.p.c.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale).
In conclusione sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno formulato il seguente principio di diritto: in tema di notifica di un atto impositivo o processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo o per temporanea assenza del destinatario stesso o per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.