IVA
11 Ottobre 2024
Prove di arrivo entro 90 giorni per le cessioni intracomunitarie con trasporto a cura del cessionario; lo prevede, dal 1.09.2024, il decreto Sanzioni che replica l’impianto sanzionatorio delle esportazioni improprie.
Per l’applicazione dell’art. 41 D.L. 331/1993 è, fra le altre, necessario che il bene sia “trasportato o spedito nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente o da terzi per loro conto”. È inoltre noto che incomba sempre sul fornitore l’onere della prova che i beni sono transitati in altro Stato membro e che detta prova è fiscalmente più agevole nelle cessioni con rese a destino.
La direttiva non prevede un termine esplicito entro cui il trasporto in arrivo nell’altro Stato si deve concludere (sentenza CGUE 18.11.2010, causa C-84/09) così come per le esportazioni (sentenza 19.12.2013, causa C-563/12) non è ostativo che una norma nazionale fissi (e sanzioni il mancato rispetto di) un termine ragionevole, purché il superamento del temine non sia sanzionato anche con l’applicazione dell’Iva se l’esportazione risulta provata.
Nel 2020 ci si era inoltre chiesti se, per le cessioni intra con rese in partenza (trasporto a cura del cessionario ovvero suo trasportatore), fossero stati introdotti termini vincolanti considerate le novità dell’art. 45-bis del regolamento UE n. 282/2011 secondo cui il venditore, laddove intenda “conquistare” la presunzione legale, deve (fra le altre) disporre della dichiarazione scritta di arrivo rilasciata dal cessionario “entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione”; sul punto tanto la Commissione UE quanto l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 12/E/2020, par. 2) furono rassicuranti nel precisare che tale termine non è perentorio.