Imposte dirette
10 Settembre 2024
Il decreto Omnibus ha incrementato l’imposta sostitutiva applicabile nei confronti delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia successivamente alla data del 10.08.2024.
L’art. 3 D.L. 113/2024 (c.d. decreto Omnibus, pubblicato nella G.U. 9.08.2024, n. 186) ha incrementato (da 100.000 a 200.000 euro) l’imposta sostitutiva applicabile nei confronti delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. La nuova misura dell’imposta sostitutiva è applicabile ai redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data del 10.08.2024 (data di entrata in vigore del D.L. 113/2024).
Normativa – In linea generale, ai sensi dell’art. 24-bis del Tuir, le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (ex art. 43 c.c.) possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, in luogo dell’ordinario prelievo progressivo Irpef. In caso di adesione a questo regime (estendibile fino a 15 anni), è possibile fruire dei seguenti vantaggi:
– esonero da imposizione progressiva dei redditi di fonte estera (con l’esclusione, per i primi 5 anni, delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate);
– esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale;
– esonero dal pagamento dell’Ivie e dell’Ivafe;
– esenzione dall’imposta di successione e donazione relativamente agli asset esteri.