Diritto del lavoro e legislazione sociale
22 Febbraio 2025
L’INL, con nota 29.01.2025, n. 811, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’art. 65, cc. 2 e 3 D.Lgs. 81/2008 che consentono, a determinate condizioni, l’utilizzo di locali interrati come luoghi di lavoro.
Il 12.01.2025 è entrata in vigore la L. 203/2024, un provvedimento complesso che contempla diverse disposizioni in materia di rapporti di lavoro, ammortizzatori sociali, formazione, salute e sicurezza. In particolare, l’art. 1, c. 1, lett. e) ha introdotto alcune modifiche all’art. 65, cc. 2 e 3 D.Lgs. 81/2008, quello che vieta di “destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei”.
Le nuove formulazioni prevedono che, in deroga alle disposizioni del c. 1, è consentito l’uso dei suddetti locali “quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima” e che il datore di lavoro è tenuto a comunicare al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) “l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti” di cui sopra.
L’INL, con la nota in oggetto, ha fornito in merito alcuni chiarimenti.