IVA
09 Gennaio 2024
Dal mese di febbraio la soglia minima per effettuare acquisti tax free shopping scende a 70 euro. Questa, in sintesi, la novità introdotta dal c. 77 della legge di bilancio 2024
Al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana, l’art. 1, c. 77 L. 30.12.2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) riduce l’importo minimo previsto per l’applicazione del c.d. regime tax free shopping.
Si ricorda che, l’art. 38-quater D.P.R. 633/1972 consente lo sgravio dell’imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità Europea, al verificarsi di determinate condizioni; in particolare, l’articolo richiamato dispone che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a 300.000 lire (154,94 euro) destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’UE, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta.
A seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024, la soglia minima di riferimento viene ridotta a 70 euro, in luogo dei precedenti 154,94 euro: le disposizioni in argomento si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1.02.2024.
Per determinare se la soglia di valore prevista sia stata superata occorre basarsi “sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente” (art. 48 del regolamento UE n. 282/2011).
Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura, e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La fattura, emessa in formato elettronico, deve transitare dal sistema OTELLO 2.0 (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization): trattasi del sistema messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per digitalizzare il processo di apposizione del “visto doganale” sulla fattura tax free, al fine di avere diritto allo sgravio diretto (o al rimborso successivo) dell’Iva gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale da soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE. Il cedente deve reperire (tramite OTELLO 2.0) la documentazione prescritta a comprova dell’uscita dei beni dalla UE, entro il quarto mese successivo all’effettuazione della operazione.
In assenza delle prove di uscita, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell’art. 26, c. 1, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.
Se il cedente non si è avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il 3° mese successivo a quello della cessione e che lo stesso restituisca al cedente l’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In tal caso, il rimborso viene effettuato direttamente dal cedente; quest’ultimo ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’art. 25.