Imposte dirette
09 Dicembre 2024
L’art. 15 del decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 3.12.2024 prevede modifiche sostanziali alle modalità di riporto delle perdite fiscali in regime d’impresa.
In un’ottica di semplificazione, in attuazione di quanto previsto dall’art. 6, c. 1, lett. e), nn. 2) e 3) della legge delega per la riforma fiscale (L. 9.08.2023, n. 111), l’art. 15 del decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 3.12.2024 prevede modifiche sostanziali alle modalità di riporto delle perdite fiscali in regime d’impresa (ex art. 84 del Tuir). Le modifiche introdotte rilevano anche ai fini del riporto delle eccedenze di interessi passivi (ex art. 96, c. 5 del Tuir) e dell’eccedenza ACE (ex art. 5 D.Lgs. 30.12.2023, n. 216).
Nello specifico, mediante la sostituzione del vigente art. 84, c. 3 del Tuir, l’art. 15 del decreto prevede espressamente che, nella verifica della sussistenza delle condizioni previste per il divieto al riporto delle perdite fiscali, la modifica dell’attività:
– deve intendersi realizzata in caso di cambiamento di settore o del comparto merceologico o di acquisizione di azienda o di un ramo di essa;
– assume rilevanza se intervenuta nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei 2 successivi o anteriori.