Lo schema di decreto delegato sul contenzioso, predisposto in attuazione dell’art. 19 della legge delega di riforma fiscale (L. 9.08.2023, n. 111) è stata approvata dal Consiglio dei Ministri del 16.11.2023. Il provvedimento si inserisce nel contesto della volontà di revisionare la disciplina e l’organizzazione dei processi tributari stabilita dalla legge delega anche attraverso la semplificazione dell’attuale normativa processuale.
In particolare, tra le varie misure, il decreto prevede:
- l’abrogazione dell’istituto del reclamo e della mediazione (attualmente disciplinati dall’art. 17-bis D.Lgs. 546/1992) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (com’è noto, in base all’attuale normativa, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa);
- l’inserimento tra gli atti impugnabili con ricorso del rifiuto espresso o tacito all’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art. 10-quater L. 27.07.2000, n. 212 (ovvero nei casi di esercizio del potere di autotutela obbligatoria). In particolare, il ricorso avverso il rifiuto di autotutela potrà essere proposto dopo il 90° giorno dalla domanda di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto (si ricorda che, in assenza di disposizioni specifiche, in ogni caso, la domanda di autotutela non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione);
- la possibilità di concludere la conciliazione “fuori udienza” anche per le controversie pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione (in questo caso le sanzioni sono applicabili nella misura del 60% del minimo previsto dalla legge);
- la possibilità della Corte di Giustizia di formulare una proposta di conciliazione avuto riguardo (oltreché che all’oggetto del giudizio) ai precedenti giurisprudenziali;
- la possibilità di definire la causa in sede di decisione della domanda cautelare (nuovo art. 47-ter). In particolare, è prevista l’immediata comunicazione alle parti dell’ordinanza cautelare e l’impugnabilità della stessa, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla sua comunicazione (se l’ordinanza che accoglie o respinge viene presa dal giudice monocratico, la stessa sarà impugnabile davanti al collegio della Corte di Giustizia di primo grado, mentre le ordinanze collegiali della corte di primo grado saranno impugnabili davanti alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado. L’ordinanza cautelare emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado non sarà impugnabile);
- in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato (per esempio, avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate e intimazione al pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione): la necessità di proporre ricorso nei confronti di entrambi i soggetti (così da concentrare la discussione in un unico processo);
- con riferimento alla testimonianza scritta: la possibilità per il testimone munito di firma digitale di rendere la testimonianza su un apposito modulo scaricabile dal sito del Dipartimento della Giustizia tributaria (pertanto, il difensore che lo ha citato potrà depositare telematicamente l’atto, senza necessità per il testimone di procurarsi la certificazione dell’autenticità della firma);
- la possibilità, per colui che conferisce l’incarico difensivo, di apporre la firma digitale all’incarico attribuito al difensore (quest’ultimo potrà, inoltre, depositare telematicamente, la procura conferita su supporto cartaceo, attestandone la conformità);
- la necessità di effettuare le comunicazioni mediante posta elettronica certificata. In particolare:
- l’indirizzo di PEC del difensore o delle parti dovrà essere indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo;
- sarà onere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di PEC a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria (la quale, in difetto, non sarà tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria);
- in caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione sarà considerata perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri;
- la necessità per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di notificare e depositare gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle norme tecniche del processo tributario telematico (la violazione di questa previsione non determinerà l’invalidità del deposito, ma vi sarà l’obbligo di regolarizzazione nel termine perentorio stabilito dal giudice);
- la possibilità anche per una sola delle parti costituite di richiedere la discussione da remoto. In particolare:
- la discussione da remoto dovrà essere richiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo ovvero in apposita istanza notificata alle altre parti depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione (nei casi di trattazione delle cause da remoto, la segreteria comunicherà, almeno tre giorni prima della udienza, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento);
- se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un’altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avverrà in presenza ferma la possibilità, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto).
- il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi successivi al primo. In tal senso:
- al giudice d’appello sarà preclusa la possibilità di fondare la propria decisione su prove che avrebbero potuto esse disposte o acquisite nel giudizio di primo grado;
- è comunque eccezionalmente ferma la possibilità per il giudice di secondo grado di acquisire le prove pretermesse nel primo grado, in ragione della loro indispensabilità ai fini della decisione, oppure in esito alla dimostrazione della riferibilità della mancanza probatoria a causa non imputabile alla parte appellante;
- è comunque, ammessa, a favore del contribuente, la possibilità di proporre motivi aggiunti qualora la parte dovesse venire a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui dovessero emergere vizi degli atti o dei provvedimenti impugnati.
Si ricorda, infine, che l’entrata in vigore delle novità sopra illustrate è prevista con diverse modalità. In particolare:
- l’abolizione del reclamo e della mediazione: decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto;
- le altre disposizioni: saranno applicabili ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1.09.2024, fatta eccezione per alcune disposizioni che si applicheranno ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto.