Imposte dirette
19 Marzo 2024
In data 29.02.2024, con provvedimento n. 68659, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli dichiarativi 2024 che dovranno essere presentati dai contribuenti per comunicare i redditi relativi al periodo d'imposta 2023, tra i quali il modello Irap 2024.
L’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli dichiarativi 2024 che dovranno essere presentati dai contribuenti per comunicare i redditi relativi al periodo d’imposta 2023, tra i quali il modello Irap 2024. La prima novità del modello Irap riguarda i termini di scadenza; infatti, il modello dovrà essere presentato entro il 30.09.2024 (in precedenza il termine era fissato al 30.11).
Per i soggetti Ires e le Pubbliche Amministrazioni con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il modello dovrà essere presentato entro il nono mese successivo rispetto alla chiusura del periodo di imposta.
Per quanto riguarda i termini di versamento, il pagamento del saldo Irap 2023 e del primo acconto 2024 (40%) dovrà essere effettuato entro il 1.07.2024 (posto che il 30.06 cade di domenica), o con maggiorazione dello 0,4% entro il 31.07.2024; si ricorda che il versamento della prima rata non è dovuto se d’importo non superiore a 103 euro. Il secondo acconto Irap (pari al 60%) dovrà essere versato entro il 30.11.2024 (differito al 2.12.2024 perché l’ultimo giorno di novembre è sabato).
A livello compilativo, il modello è composto dal frontespizio e dai seguenti quadri:
Le novità provengono prevalentemente dalla Riforma dello sport, in quanto il D.Lgs. 120/2023 ha previsto la non imponibilità Irap dei compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo fino ad un massimo di 85.000 euro annui. Questa modifica ha un effetto diretto nelle modalità di compilazione del modello dichiarativo. Infatti, tra le varie novità, il modello Irap 2024 ha recepito i seguenti aspetti:
Tra le novità del modello Irap 2024 si segnalano le informazioni da fornire in sede di compilazione delle “Altre variazioni” dei quadri IP, IC e IE. In particolare, tra le altre variazioni in diminuzione, per gli anni 2022, 2023 e 2024, con il codice 18 per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano è necessario indicare l’ammontare degli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale che non concorrono a formare il valore della produzione netta ai fini dell’Irap a condizione che in ciascun anno le federazioni stesse destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statuarie non commerciali.
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In questo modo è stata eliminata la parzialità del requisito prevista nel modello Irap 2023 che, viceversa, disponeva almeno il 20% da destinarsi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti delle medesime federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità; e subordinava l’efficacia della misura all’autorizzazione della Commissione europea (art. 1, cc. 185-187 L. 234/2021).
Analoga indicazione è fornita per le attività commerciali con riferimento al quadro IK, destinato a enti pubblici e amministrazioni, sezione II relativamente alla compilazione rigo IK19 (colonna 2).
Inoltre, nel quadro IE (rigo IE20): tra i componenti negativi indeducibili (ex art. 11, c. 1, lett. b) D.Lgs. 446/1997 contabilizzati in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini Irap) dovranno essere esclusi i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro (ciò in quanto, come già accennato, ai sensi dell’art. 36, c. 6 D.Lgs. n. 36/2021, questi compensi non concorrono alla determinazione della base imponibile).
Nel quadro IS: nel rigo IS7 è necessario indicare la deduzione (limitata al 70%) del costo complessivamente sostenuto (ad eccezione dei contributi assicurativi comunque integralmente deducibili), per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
Nel quadro IC (sez. V destinata alle società in regime forfetario), in corrispondenza del rigo IC60 è necessario indicare le retribuzioni sostenute per il personale dipendente e gli altri compensi e somme elargite con esclusione dei singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro. Specularmente, le attività non commerciali dovranno compilare con le stesse modalità il rigo IE 35 (quadro IE- sezione III) a loro dedicato.
Infine, si ricorda che i soggetti ISA con punteggio di affidabilità fiscale elevato (almeno 8) sono esclusi dall’obbligo di presentazione del visto di conformità per crediti di imposta fino a 50.000 euro (in precedenza il limite era 20.000 euro).