Diritto del lavoro e legislazione sociale
27 Agosto 2024
La L. 12.07.2024, n. 101, di conversione del D.L. 63/2024, ha introdotto alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: a tal proposito, l’Inps con i messaggi 26.07.2024 nn. 2735 e 2736 ha commentato tali novità.
La L. 12.07.2024, n. 101, di conversione (con modificazioni) del D.L. 63/2024 ha introdotto alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, tra cui alcune già note: sono state infatti riproposte 2 misure finalizzate ad agevolare i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CISOA e alcune categorie di datori rientranti nella CIGO nell’accesso agli ammortizzatori per eventi oggettivamente non evitabili, per fronteggiare le eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.
Con riferimento alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, la “nuova” previsione prevede per i datori dei settori edile, lapideo e delle escavazioni – rientranti nel campo di applicazione ai sensi dell’art. 10, lett. m), n) e o) del D.Lgs. 148/2015 – che le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa determinate da eventi oggettivamente non evitabili (c.d. “EONE” tra i quali figurano gli eventi metereologici), verificatesi nel periodo 1.07 – 31.12.2024, non rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile: il D.Lgs. 148/2015, infatti, prevede la neutralizzazione dei suddetti periodi soltanto per gli altri datori rientranti nell’ambito della CIGO, ai sensi dell’art. 10, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l).