Imposte dirette
02 Dicembre 2024
Con risposta all’interpello n. 231/2024, l’Agenzia delle Entrate conferma la non imponibilità delle somme corrisposte ai lavoratori a titolo di borsa di studio finalizzate a premiare il raggiungimento di livelli di eccellenza da parte dei figli.
Con istanza di interpello, un’impresa, che intende erogare borse di studio ai figli dei dipendenti, chiede se queste possano essere riconosciute come misure di welfare educativo e, quindi, non imponibili ai fini fiscali e contributivi per il lavoratore.
A fronte di questa richiesta, l’istante specifica che l’assegnazione delle borse di studio sarà subordinata all’ottenimento da parte dello studente di elevate valutazioni intermedie o votazioni finali e, in caso di percorso universitario, l’attestazione del superamento di tutti gli esami principali e complementari del piano di studio previsto dal corso di laurea con un’elevata votazione media.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 51, c. 2, lett. f-bis) D.P.R. 917/1986 prevede, tra i valori che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, le borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti, che rientrano nell’ambito dei benefit con finalità didattiche e di istruzione; a tal proposito si ricorda la posizione già assunta dall’Agenzia mediante la pubblicazione della circolare n. 28/E/2016.