ETS ed Enti non commerciali
18 Luglio 2022
L’art. 26 D.L. 73/2022 ha reso immediatamente applicabili alcuni articoli del Titolo X del CTS per gli enti che sono iscritti al RUNTS. In questa sede si esamina la situazione delle Onlus in rapporto ad una “anticipata” iscrizione al RUNTS.
L’art. 26 D.L. 73/2022 ha disposto l’immediata applicazione agli enti iscritti al RUNTS di alcune norme agevolative del Codice del Terzo settore (vedi art. 104, c. 1), che, sinora in via transitoria erano applicabili a Onlus, ODV, APS. Le norme interessate sono quelle del Titolo X del CTS che non sono soggette all’autorizzazione della Commissione Europea (art. 77, 78, 81, 82, 83, 84 c. 2, 85 c. 7 e 102, c. 1, lett. e), f), g)), anche se alcune di esse non sono di immediata applicazione perché necessitano di ulteriori autorizzazioni (vedi, ad esempio, art. 81).
Premesso che la norma è di sicuro interesse per gli enti di nuova costituzione perché consente l’accesso immediato ad alcune agevolazioni di cui al Titolo X del CTS, in questo contributo si vuole prendere in esame, in particolare, la convenienza per le Onlus a perdere tale qualifica, e, a iscriversi al RUNTS prima dell’autorizzazione della Commissione Europea.
A questo proposito, occorre osservare che vi sono 2 norme fondamentali del CTS, e, cioè, l’art. 79 (Disposizioni in materia di imposte dirette) e 80 (Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali) che necessitano dell’autorizzazione della Commissione per entrare in vigore.
Ciò significa che, nel frattempo, la Onlus che ha perso la qualifica avrà un inquadramento fiscale previsto dal Tuir. In pratica, ai sensi dell’art. 73, c. 1, l’ente sarà ente non commerciale o ente commerciale a seconda che abbia (lett. b) o non abbia (lett. c) per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale.
Ai fini delle imposte dirette, è da tenere presente che l’esercizio di attività commerciale (art. 55 del Tuir) è fiscalmente rilevante, e che il reddito complessivo degli enti non commerciali è dato dalla sommatoria delle diverse categorie di reddito (fondiari, di capitale, d’impresa, e diversi), ai sensi dell’art. 143 del Tuir; mentre per l’ente commerciale tutto confluisce nel reddito di impresa.
Da questo quadro emerge, per le Onlus, una prima considerazione: mentre per gli enti che non esercitano attività commerciali la norma in esame può avere un certo interesse, per gli enti che gestiscono la loro attività con modalità commerciali, perdendo la qualifica di Onlus, si rende inapplicabile l’art. 150 del Tuir, che decommercializza l’attività delle Onlus, senza poter applicare la disciplina fiscale degli enti del Terzo settore (art. 79 del CTS). Anche il discorso delle sponsorizzazioni, attualmente precluso alle Onlus, potrebbe in alcuni casi avere il suo peso nella decisione di anticipare la iscrizione al RUNTS, ma devono, anche in questo caso, essere esaminati i riflessi fiscali. Ancora una considerazione di carattere generale.
Infine, non sarà fuori luogo ricordare che la scelta di entrare nel Terzo settore è, per certi versi irreversibile, e la sua “revoca” non può essere senza conseguenze (vedi, ad esempio, l’art. 50 circa la devoluzione dell’incremento patrimoniale in caso di perdita della qualifica).
Fatte tutte queste considerazioni, occorre accennare anche ad alcuni vantaggi che (soprattutto nell’ipotesi in cui i tempi di Bruxelles si facessero lunghi) meritano di essere valutati.
In primo luogo, il superamento della distinzione tra attività istituzionali e attività connesse (vedi art. 10 D.Lgs. 460/1997) che spesso hanno limitato e condizionato l’attività delle Onlus, soprattutto la difficile identificazione delle attività connesse, che devono avere un rapporto funzionale con le attività istituzionali. Ora, con l’iscrizione al RUNTS, sono accessibili tutte le attività di interesse generale, di cui all’art. 5 D.Lgs. 117/2017, di cui le attività istituzionali delle Onlus sono solo una piccola parte. In generale, va osservato che il doppio regime attuale (Onlus-Ente del Terzo settore transitorio), lo abbiamo sperimentato anche in occasione della redazione, per la prima volta, del bilancio di esercizio con i Modelli di cui al D.M. 5.03.2020, sicuramente non giova alla chiarezza.
Si possono citare altri punti a favore dell’iscrizione al RUNTS, tra cui il superamento della nozione di soggetto svantaggiato, come destinatario dell’attività Onlus, l’allentamento di alcuni limiti che rendevano difficile reperire sul mercato alcune professionalità (tetto alla retribuzione dei collaboratori portato dal 20% al 40%), ecc. Anche questi aspetti vanno messi, per prendere una decisione, sul piatto della bilancia. Occorrerà poi, caso per caso, verificare il peso delle agevolazioni (fiscali, e non solo) da contrapporre ai vincoli derivanti dal fatto che, ai fini delle imposte dirette, la disciplina del CTS non è ancora applicabile.
Di certo, si può affermare che un ente di erogazione, che non svolga attività commerciali, avrà interesse a iscriversi il prima possibile al RUNTS, non altrettanto può dirsi per gli enti che svolgono attività commerciali in cui l’aspetto fiscale potrebbe rivelarsi determinante.