Diritto del lavoro e legislazione sociale
15 Gennaio 2024
Si propone uno schema di alcune delle principali novità valide dal 1.01.2024. In questo primo articolo vengono esaminate le novità che impattano direttamente sui dipendenti, anche aumentandone il c.d. “netto in busta paga”, nonché quanto previsto in materia di fringe benefit.
Sono numerose le novità in materia di lavoro per il 2024, alla luce non soltanto della legge di Bilancio 2024 (L. 30.12.2023, n. 213), ma anche del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche (D.Lgs. 30.12.2023, n. 216), del c.d. “Decreto fiscalità internazionale” (D.Lgs. 27.12.2023, n. 209), del decreto Anticipi (D.L. 145/2023, conv. da L. 191/2023) e di alcune previsioni contenute nel decreto Lavoro (D.L. 48/2023, conv. da L. 85/2023) che hanno, però, validità dal 1.01.2024.
La legge di Bilancio 2024 ha confermato, per il periodo 1.01.2024-31.12.2024, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente (esclusi quelli domestici), l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, pari al:
Salta subito all’occhio come, rispetto all’anno scorso, la misura non sia applicabile alla tredicesima sulla quale, quindi, verranno trattenuti i contributi in misura piena (nel 2023 era applicato l’esonero del 2-3%).
La stessa L. 213/2023, inoltre, ha introdotto una decontribuzione a favore delle lavoratrici madri.
Fermo restando l’esonero parziale dei contributi previdenziali di cui sopra, per i periodi di paga 1.01.2024-31.12.2026, viene previsto un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 3 o più figli, fino al 18° anno di età da parte del figlio più piccolo.
Per il solo 2024, inoltre, lo stesso esonero spetta anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 2 figli, fino al 10° anno di età da parte del figlio più piccolo.
Il beneficio, oltre a non spettare alle lavoratrici domestiche, compete nel limite massimo di 3.000 euro all’anno riparametrato su base mensile.
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Il D.Lgs. 216/2023 ha modificato le regole di calcolo di imposta, detrazioni e trattamento integrativo per i lavoratori.
Il provvedimento, più in particolare, ha introdotto una disciplina derogatoria valevole per il solo periodo d’imposta 2024, che prevede:
In prima istanza, la legge di Bilancio 2024 ha confermato la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’art. 1, c. 182 L. 208/2015.
In secondo luogo, la medesima legge ha confermato per il periodo 1.01.2024-30.06.2024, la detassazione del lavoro notturno e festivo nel comparto del turismo, ampliandone il raggio d’azione.
Più in particolare, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 L. 287/1991) e quelli del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.
Tale misura, che si rivolge soltanto a titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40.000 euro, viene riconosciuta dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023.
Le somme erogate dovranno essere indicate nella Certificazione Unica e il sostituto d’imposta recupererà il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione.
Per il solo 2024 e soltanto nei confronti di lavoratori dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31.12.2023, i periodi di congedo parentali, fruiti entro i 6 anni del bambino, saranno indennizzati all’80% della retribuzione, fino al limite di 2 mesi.
Dal 2025 la misura dell’indennità sarà pari all’80% per il 1° mese e al 60% per il 2° mese.
Si ribadisce, dunque, che successivi periodi di congedi parentale, da fruire entro i 12 anni di età del bambino, rimangono invece indennizzati al 30%, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivi dei predetti 2 mesi) o del limite di 10-11 mesi nel caso in cui il reddito del lavoratore richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione. A riguardo, l’Inps ha emanato le prime indicazioni nella circolare 5.01.2024, n. 4.
Per il solo 2024, la legge di Bilancio ha previsto:
Come l’anno scorso, anche nel 2024, ai fini dell’applicazione del limite maggiorato a 2.000 euro, i lavoratori dovranno produrre al sostituto d’imposta una dichiarazione contenente il codice fiscale dei figli a carico (di cui non esiste una forma specifica prevista dalla normativa): a tal proposito, è bene ricordare come il datore di lavoro sia tenuto a conservare la suddetta documentazione, anche nel caso in cui sia stata firmata digitalmente, per eventuali successivi controlli.
Il lavoratore che perde i requisiti dopo aver prodotto la dichiarazione dovrà darne comunicazione al sostituto d’imposta e quest’ultimo dovrà recuperare a tassazione (e a contribuzione) gli importi in precedenza esclusi, entro la scadenza prevista per il conguaglio di fine anno.
Per concludere, il datore di lavoro è tenuto a effettuare un’informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Sempre in materia di fringe, infine, è necessario ricordare come il decreto Anticipi abbia modificato l’art. 51, c. 4, lett. b) del Tuir, in relazione alla concessione di prestiti ai dipendenti: a decorrere dal 2023, infatti, per la determinazione del fringe si deve assumere il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Il D.Lgs. 209/2023 (Fiscalità internazionale) modifica la residenza fiscale. Rispetto alla disciplina precedente: