Accertamento, riscossione e contenzioso
12 Novembre 2024
La Suprema Corte chiarisce definitivamente che l'avviso di mancata consegna per “casella piena” non determina il perfezionamento della notifica.
In una significativa pronuncia che ridefinisce il panorama delle notifiche digitali, le Sezioni Unite della Cassazione hanno emanato la sentenza 5.11.2024, n. 28452, stabilendo un principio fondamentale: la notifica via PEC non può considerarsi perfezionata quando il sistema genera un avviso di mancata consegna per “casella piena”, anche se tale circostanza è imputabile al destinatario.
Il nuovo principio di diritto stabilisce che la notificazione tramite PEC si perfeziona esclusivamente con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC). Questa ricevuta, disciplinata dall’art. 6 D.P.R. 68/2005, rappresenta l’unica prova certa dell’effettiva consegna del messaggio all’indirizzo elettronico del destinatario.
La Suprema Corte ha inoltre delineato il percorso da seguire in caso di mancato perfezionamento della notifica: il notificante, per evitare decadenze, dovrà tempestivamente riattivare il procedimento notificatorio attraverso le modalità ordinarie previste. In questo caso, potrà beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notifica PEC originaria.
La Cassazione ha motivato questa interpretazione sottolineando l’importanza di garantire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, principio che prevale sulla mera imputabilità dell’impedimento tecnico. La sentenza evidenzia come il perfezionamento della notifica richieda qualcosa di più del semplice tentativo di consegna, anche quando il fallimento sia attribuibile alla negligenza del destinatario nella gestione della propria casella PEC.
Nel campo tributario, dove la certezza della notifica assume un’importanza fondamentale per la tutela sia dell’Amministrazione Finanziaria che del contribuente, il principio secondo cui la notifica non si perfeziona in caso di “casella piena” comporta significative conseguenze operative. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in qualità di enti notificanti, dovranno necessariamente procedere con modalità alternative di notifica qualora riscontrino un messaggio di mancata consegna per saturazione della casella PEC del destinatario. In particolare, gli Uffici fiscali dovranno seguire le procedure ordinarie previste dall’art. 60 D.P.R. 600/1973 per gli avvisi di accertamento e dall’art. 26 D.P.R. 602/1973 per le cartelle di pagamento. Questo significa che, in caso di impossibilità di notifica via PEC per casella piena, si dovrà procedere con la notifica tramite messo notificatore o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
È importante sottolineare che, anche in ambito tributario, il tentativo di notifica via PEC non andato a buon fine per casella piena non può essere equiparato a una forma di “irreperibilità relativa” del destinatario, che giustificherebbe il ricorso immediato a forme di notifica semplificate. La saturazione della casella PEC, pur essendo tecnicamente imputabile al destinatario, non costituisce motivo sufficiente per considerare perfezionata la notifica.
Per gli enti impositori, questo orientamento comporta la necessità di una maggiore attenzione nella gestione dei termini decadenziali, dovendo considerare i tempi necessari per l’attivazione delle procedure di notifica alternative. Tuttavia, anche in questo caso, potranno beneficiare della conservazione degli effetti al momento della generazione della ricevuta di accettazione del primo tentativo di notifica via PEC, come espressamente previsto dalla sentenza delle Sezioni Unite.