Diritto del lavoro e legislazione sociale
11 Luglio 2024
La Suprema Corte stabilisce che l’omissione del ricorso in appello nella notifica telematica non comporta l’inesistenza della notifica, ma una nullità sanabile.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 1.07.2024, n. 17969, ha affrontato un caso riguardante la validità di una notifica effettuata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in un procedimento di appello. La decisione chiarisce le conseguenze di un’omissione nella documentazione inviata e stabilisce un importante principio di diritto.
Caso in esame – La controversia in questione riguardava la procedibilità di un appello in un processo civile. La Corte d’Appello di Venezia aveva dichiarato l’appello improcedibile a causa di un vizio di forma nella notifica effettuata via PEC. L’irregolarità riscontrata riguardava l’erronea allegazione alla PEC del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, anziché del ricorso in appello. In altri termini, la parte appellante aveva erroneamente allegato e inviato alla controparte, tramite PEC, il documento originario che avviava il processo di primo grado, anziché l’atto di appello contro la sentenza emessa in primo grado.
A causa di questo errore nella notifica, la Corte d’Appello di Venezia aveva ritenuto che l’appello non fosse procedibile e che non potesse essere esaminato nel merito, in quanto non era stato correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti.