Accertamento, riscossione e contenzioso
07 Novembre 2024
La Corte di giustizia tributaria di Cuneo (sentenza n. 256/1/2024) ribadisce un principio già noto: per le persone giuridiche non vale la notifica per compiuta giacenza.
Si chiama “rito degli irreperibili” la notifica che si dà per avvenuta in base non alla materiale consegna dell’atto, ma in base al suo deposito e all’attesa del termine di legge per il ritiro (c.d. compiuta giacenza), quando l’atto inviato per posta non viene ritirato e viene restituito con la suddetta dicitura. La sentenza riguarda atti di riscossione ma il principio vale in linea generale per tutte le notifiche: nel caso della vigilanza in materia di lavoro, per esempio, accade di notificare le sanzioni anche alle società in qualità di obbligato solidale e non solo al trasgressore persona fisica in qualità di datore di lavoro.
Se l’atto della società non viene ritirato, non si può considerare validamente avvenuta la notifica ma, ai sensi dell’art. 145, cc. 1 e 3 c.p.c., si deve riproporre la notifica presso il legale rappresentante pro tempore per gli atti indirizzati alla società e non ritirati.
A dire il vero, il rito degli irreperibili riguarda non tanto la compiuta giacenza (Corte di Cassazione, ordinanza 13.09.2023, n. 26489), se la società è esistente e reperibile ma opta per il mancato ritiro, ma anche il caso in cui agli indirizzi ufficiali e pubblici (esempio ricavabili da visura camerale), la sede sociale non è più esistente.