Accertamento, riscossione e contenzioso

18 Novembre 2024

Notifica non andata a buon fine per casella piena del destinatario

Le Sezioni Unite, con la sentenza 5.11.2024, n. 28452, chiariscono come e quando si perfeziona la notifica non andata a buon fine per colpa del destinatario.

Secondo un orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 24110/2021) la notifica effettuata a un indirizzo di posta elettronica “pieno” deve ritenersi perfezionata con la ricevuta attestante la “casella piena” della posta elettronica del destinatario.

Un diverso filone (Cass. n. 40758/2021) esclude invece che la notifica possa reputarsi perfezionata con il primo invio telematico non andato a buon fine a motivo della “casella piena”, imponendo al notificante l’onere di provvedere alla notificazione nel modo ordinario presso il domicilio fisico.

Con la pronuncia a Sezioni Unite n. 28452/24 la Suprema Corta ha dato seguito al secondo orientamento escludendo che sia applicabile per analogia il disposto dell’art. 137 c.p.c. che prevede il deposito in cancelleria in caso di notifica non andata a buon fine per colpa del destinatario (procedura oggi abrogata per effetto del decreto Correttivo alla riforma Cartabia).

Ha ritenuto la Corte non potesse trovare applicazione la disciplina prevista dall’art. 3-ter L. 53/1994 che prevedeva al comma 2 che: “quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo: a) se il destinatario è un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INIPEC, l’avvocato esegua la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell’area web riservata prevista dall’art. 359 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” (notifica che si ha per eseguita nel decimo giorno successivo).

Detta disposizione infatti sospesa dapprima sino al 31.12.2023 (D.L. 51/2021) e successivamente sino al 31.12.2024 (D.L. 215/2023) a seguito della mancata istituzione dell’area web prevista dall’art. 359 cit., ha visto l’abrogazione dell’art. 359 per effetto del D.Lgs. 136/2024.

Conseguentemente la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ritenendo che la notifica nelle forme ordinarie garantisca quanto più possibile che il destinatario abbia effettiva conoscenza dell’atto e sia quindi garantito il contraddittorio, e in considerazione del fatto che l’onere imposto all’art. 20 D.M. 44/2011 (“dotarsi di servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare l’effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione”) non prevede alcuna sanzione per la mancata ottemperanza.

Il D.Lgs. 164/2024 ha però ora nuovamente modificato l’art. 3-ter L. 53/1994 prevedendo che “Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’avvocato la esegue mediante inserimento dell’atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, unitamente a una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata”. L’abrogata area web risulterebbe finalmente attiva!

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