Diritto privato, commerciale e amministrativo
21 Agosto 2024
In caso di notifica non andata a buon fine la Suprema Corte precisa quando il processo notificatorio deve essere ripreso senza attendere l’autorizzazione del giudice e quando la stessa autorizzazione si rende invece necessaria e i termini per la rinotifica possono essere superati.
Nel caso sottoposto alla Suprema Corte il notificante aveva proceduto a notificare l’opposizione a decreto ingiuntivo entro i 40 giorni nel domicilio eletto presso l’avvocato sia in via digitale alla PEC indicata in ricorso, che in via analogica, mediante servizio postale, presso lo studio del professionista.
La PEC non era andata a buon fine per “mancata consegna per indirizzo non valido” e il plico postale non era stato consegnato per “trasferimento del destinatario”.
L’opponente si era rivolto al consiglio dell’Ordine del legale del destinatario, il quale aveva confermato l’immutato indirizzo dello studio legale. All’udienza di comparizione avanti al Tribunale l’opponente aveva pertanto chiesto la l’autorizzazione per rinnovare la notifica.
Rinnovate le notifiche, solo quella digitale andava a buon fine, mentre quella postale rivelava la medesima impossibilità.