Accertamento, riscossione e contenzioso
28 Settembre 2024
La notifica di un atto impositivo effettuata secondo le modalità previste per l’irreperibilità assoluta è legittima qualora tale condizione sia stata acclarata con attinenza al domicilio fiscale dichiarato ai fini fiscali.
Il regime delle notificazioni influenza in maniera pregnante la validità degli atti erariali, ragion per cui tanto la dottrina, quanto la giurisprudenza, si dedicano in maniera ricorrente a trattare in modo puntuale il regime applicabile a tale istituto.
Trattando di una casistica di validità della notificazione, relativa ad un atto impositivo previsto ai fini delle imposte sui redditi, in ipotesi acclarata di irreperibilità assoluta del soggetto destinatario dell’atto (sussistente, per espressa previsione normativa, “quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente”), la Cassazione (Cass. Civ., Sez. V, ordinanza, 1.08.2024, n. 21630) ha rimarcato un principio, in realtà già ben noto secondo cui la notifica di un atto impositivo effettuata secondo le modalità previste per l’irreperibilità assoluta, ai sensi dell’art. 60, lett. e) del D.P.R. 600/1973, può ritenersi come legittima esperita, qualora il messo notificatore attesti che il destinatario dell’atto risulti irreperibile nel luogo del domicilio fiscale risultante all’Amministrazione Finanziaria.