Accertamento, riscossione e contenzioso

15 Febbraio 2025

Notifica al domicilio digitale

È valida la notifica compiuta all’indirizzo di posta elettronica certificata estratta dal registro INI-PEC o REGINDE e attribuita a un soggetto, anche se tale indirizzo risulta attribuito in forza di un’attività professionale estranea all’atto notificato.

Intervenendo in materia di regolarità della notifica, la Suprema Corte, con l’ordinanza 22.01.2025, n. 1615, ha cassato l’orientamento della Corte di merito che aveva ritenuto irrituale la notifica effettuata dall’attore a mezzo PEC a una persona fisica, che non aveva ancora eletto domicilio digitale presso un difensore, all’indirizzo di posta elettronica certificata che il medesimo usava per la sua professione, senza provare che l’indirizzo PEC inserito negli appositi elenchi del registro INI-PEC o REGINDE.

Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che la notifica con modalità telematiche si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: “notificazione ai sensi della L. 53/1994”.

L’Avvocato redige poi la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e allegato al messaggio di posta elettronica che deve contenere:

a) nome, cognome, codice fiscale dell’avvocato notificante;

b) lettera soppressa dal D.L. 24.06.2014 n. 90;

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