Accertamento, riscossione e contenzioso
13 Settembre 2022
Per la Corte di Cassazione (ord. 2530/2022), ai fini del perfezionamento della notifica ex art. 143 c.p.c. per irreperibilità assoluta del destinatario, non è sufficiente la mancanza del nominativo sui citofoni e sulle caselle postali.
Con riferimento a un procedimento di notifica, un ricorrente in Cassazione lamentava che la Corte di merito avesse ritenuto valida la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale, sebbene eseguita nei suoi confronti senza una previa ricognizione dei luoghi, fondandosi la valutazione di irreperibilità dell’ufficiale giudiziario su un sopralluogo avvenuto presso la sua abitazione ben 2 mesi prima: deduceva, inoltre, che non è sufficiente ai fini dell’accertamento dell’irreperibilità assoluta, a norma dell’art. 143 c.p.c., la mancanza del nominativo di un soggetto sul citofono o sulla cassetta postale del luogo di abitazione, dovendo comunque l’ufficiale giudiziario raccogliere informazioni da altre persone presenti in loco.
Nell’accogliere il ricorso la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 2530/2022, ha ricordato che già in passato era stato enunciato il principio di diritto, secondo cui, non sussistendo per legge alcun obbligo, per i soggetti giuridici, di indicare il proprio nominativo sui citofoni o sulla cassetta postale del luogo di abitazione, l’ufficiale giudiziario, ove verifichi, in uno stabile privo di portiere, l’assenza del nominativo del soggetto destinatario della notifica in corrispondenza dell’interno che il richiedente indica quale luogo di residenza, e ove constati la presenza, invece, del nominativo di altri soggetti i quali risultino momentaneamente assenti, deve procedere comunque alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e non può limitarsi invece, tanto più in un ampio e moderno contesto urbano, a stendere una relazione negativa, neppure ove fondata sulle informazioni negative delle altre “persone del luogo” (Cass. 6761/2004).
Inoltre, la medesima Corte ha evocato il principio di diritto (enunciato nella sentenza n. 8638/2017) secondo cui l’ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca e indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione. In particolare, nel caso concreto esaminato dalla predetta sentenza, era stata cassata la sentenza impugnata che aveva ritenuto la regolarità di una notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. semplicemente sulla base dell’assenza del nominativo della destinataria sul citofono dell’indirizzo di residenza anagrafica, trascurando di rilevare che la dicitura “famiglia” seguita da altro cognome, presente sullo stesso citofono, corrispondeva effettivamente alla residenza della destinataria, essendo quel cognome riferibile al defunto marito.
Di conseguenza, alla luce dei principi espressi, la Corte di Cassazione ha concluso che non è mai stato ritenuto sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell’ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell’atto dai residenti interpellati.