Accertamento, riscossione e contenzioso

11 Dicembre 2024

Non sanzionabile la compensazione di crediti entro il nuovo limite

L’ordinanza 2.12.2024, n. 30818 ha ribadito che la normativa che ha elevato a 2 milioni di euro il limite di compensazione dei crediti erariali e contributivi ha effetto retroattivo e costituisce abolitio criminis per il superamento dei limiti previsti in precedenza.

L’art. 34 L. 388/2000, che regola il limite di compensazione e di rimborso in conto fiscale dei crediti erariali e contributivi, è stato oggetto di frequenti modifiche nel corso degli anni in quanto tale limite:

– fino all’anno 2013 era pari a 516.454,90 euro;

– fu innalzato a 700.000 euro con l’art. 9, c. 2 D.L. 35/2013, per gli anni dal 2014 al 2019;

– venne nuovamente innalzato a un milione di euro con l’art. 147 D.L. 34/2020 per l’anno 2020;

– divenne pari a 2 milioni di euro, dapprima in via provvisoria per il solo anno 2021 con l’art. 22 D.L. 73/2021 e successivamente rendendo tale soglia definitiva mediante la legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 72 L. 234/2021).

L’Agenzia delle Entrate, nel caso di splafonamento di tali limiti, contesta l’indebita compensazione e la conseguente irrogazione di sanzioni nella misura del 30%.

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