Accertamento, riscossione e contenzioso
11 Dicembre 2024
L’ordinanza 2.12.2024, n. 30818 ha ribadito che la normativa che ha elevato a 2 milioni di euro il limite di compensazione dei crediti erariali e contributivi ha effetto retroattivo e costituisce abolitio criminis per il superamento dei limiti previsti in precedenza.
L’art. 34 L. 388/2000, che regola il limite di compensazione e di rimborso in conto fiscale dei crediti erariali e contributivi, è stato oggetto di frequenti modifiche nel corso degli anni in quanto tale limite:
– fino all’anno 2013 era pari a 516.454,90 euro;
– fu innalzato a 700.000 euro con l’art. 9, c. 2 D.L. 35/2013, per gli anni dal 2014 al 2019;
– venne nuovamente innalzato a un milione di euro con l’art. 147 D.L. 34/2020 per l’anno 2020;
– divenne pari a 2 milioni di euro, dapprima in via provvisoria per il solo anno 2021 con l’art. 22 D.L. 73/2021 e successivamente rendendo tale soglia definitiva mediante la legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 72 L. 234/2021).
L’Agenzia delle Entrate, nel caso di splafonamento di tali limiti, contesta l’indebita compensazione e la conseguente irrogazione di sanzioni nella misura del 30%.