Altre imposte indirette e altri tributi
07 Agosto 2024
In caso di atto di rinuncia alla posizione di beneficiari di un trust, non verificandosi un trasferimento di ricchezza, non si realizza il presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione (Ag. Entrate, interpello 1.08.2024, n. 165).
Com’è noto, il trust è un istituto di origine anglosassone che ha trovato ingresso nell’ordinamento italiano con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1.07.1985, a opera della L. 16.10.1989, n. 364, in vigore dal 1.01.1992. In particolare, con riferimento all’imposizione diretta, ai sensi dell’art. 73, c. 1, lett. b), c) e d) del Tuir, i trust (residenti e non) sono inclusi tra i soggetti passivi Ires.
Ai fini della determinazione del reddito del trust residente (“commerciale” e “non”) rilevano tutti i redditi ovunque prodotti (ex art. 73, c. 1, lett. b) e c) del Tuir), mentre per i trust non residenti rilevano i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato (ex art. 73, c. 1, lett. d) del Tuir).
Nel caso di trust trasparente, il reddito ovunque conseguito è tassato per trasparenza in capo al beneficiario (residente) in qualità di reddito di capitale ai sensi dell’art. 44, c. 1, lett. g-sexies) del Tuir.