IVA
31 Agosto 2024
Nel caso di operazioni inesistenti, fatturate in regime di inversione contabile, non risulta applicabile il principio di neutralità dell’l'Iva.
Qualora vengano constatate e contestate delle operazioni inesistenti, benché in termini di formalità di documentazione siano disciplinate in regime di inversione contabile, non può comunque trovare applicazione il principio di neutralità dell’l’Iva: l’imposta in argomento integrata a debito sulle fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti è sempre dovuta.
Si tratta di un principio, recentemente espresso dalla Cassazione (Cass. Civ. Sez. V, Ordinanza 9.07.2024, n. 18730), che va ad incidere inevitabilmente anche sul destinatario della fattura che, in base ad una corretta e compiuta applicazione delle prescrizioni contenute nell’art. 21, c. 7 e nell’art. 19, c. 1 del D.P.R. 633/1972, non può esercitare il c.d. diritto alla detrazione dell’Iva addebitata, in difetto del suo presupposto fondamentale, stante nella corrispondenza sostanziale dell’operazione fatturata con quella in concreto realizzata.
In pratica, viene confermato che in tema di corretta applicazione dei profili impositivi in argomento, la predisposizione ed utilizzazione di fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti, integrando un’ipotesi di alterazione sostanziale delle prove, risulta pienamente idonea a compromettere il corretto funzionamento del sistema comune dell’Iva.