Società e contratti
07 Novembre 2024
Secondo l’Agenzia delle Entrate, non sono abusivi i conferimenti effettuati in serie per sfruttare il regime del realizzo controllato. Ugualmente, non è sindacabile il momento in cui il socio decide di effettuare l’operazione di conferimento.
Nella risposta all’interpello 5.11.2024, n. 216, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla natura abusiva di una sequenza di conferimenti di partecipazioni e sui regimi fiscali a questi applicabili. In particolare, il caso esaminato ha riguardato una holding unipersonale (Alfa, nell’istanza) costituita da una persona fisica mediante il conferimento in regime di neutralità fiscale (ex art. 177, c. 2-bis del Tuir) delle quote (pari al 25%) di una società operativa Gamma (quest’ultima ulteriormente partecipata, tra gli altri, da una società Beta al 25% e all’1% direttamente dalla persona fisica stessa). In questo contesto è stato prospettato il contestuale conferimento in una nuova società (newco holding) delle quote della società Gamma (25% ciascuno) detenute, rispettivamente, da Alfa e da Beta e della quota della società Gamma (1%) detenuta direttamente dal socio di Alfa. In particolare, questo secondo contestuale conferimento dovrebbe essere effettuato in regime neutralità fiscale con applicazione di norme diverse. Infatti:
– le società (Alfa e Beta) utilizzerebbero il regime previsto dall’art. 175 del Tuir;
– il socio di Alfa (persona fisica) applicherebbe il regime previsto dall’art. 177, c. 2 del Tuir. Nel caso specifico, questo regime sarebbe applicabile anche in caso di conferimento dell’1% in quanto, per effetto dei contestuali conferimenti delle quote di Gamma operati dalle società Alfa e Beta, la conferitaria – newco holding acquisirebbe il controllo di diritto (51%) della società Gamma.