Revisione e controllo
08 Aprile 2024
L’atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinandone competenze e poteri, compresa la revisione legale dei conti. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
L’art. 2477 c.c. dispone che “L’atto costitutivo può prevedere, determinandone competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”.
E ancora, al c. 5, che “L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”.
Da qualche tempo il Registro delle Imprese di Milano ha iniziato a inviare un invito a provvedere a quelle società che dai dati dei bilanci depositati hanno superato per il 2021 e il 2022 uno dei limiti previsti per la nomina (4 milioni di ricavi, 4 milioni di attivo, Ula dipendenti 20). Dagli altri Registri delle Imprese arriva la conferma che, dopo una riunione congiunta di allineamento sulle procedure da seguire, partiranno a tutte le società sul territorio nazionale gli inviti ad adempiere. Qualche profonda riflessione dovrà, quindi, essere fatta da parte di coloro che hanno più o meno consapevolmente ignorato la norma in questione.
Da queste pagine è stato più volte argomentato e messo in evidenza quali siano i passaggi da rispettare per evitare soluzioni eccessivamente onerose, sia dal punto di vista economico che della invasività delle funzioni, anche e soprattutto in questi casi, nei quali la mancata nomina potrebbe essere dipesa da difficoltà finanziarie importanti.