Revisione e controllo
28 Febbraio 2024
Ritorna il momento di nominare, eventualmente, l’organo di controllo dopo aver verificato il superamento o meno dei parametri dimensionali presenti nei bilanci 2022 e 2023. Note dolenti per chi, essendovi tenuto lo scorso anno, non vi ha provveduto.
Con le prossime assemblee, che saranno convocate per l’approvazione dei bilanci di esercizio 2023 (anno solare), si ripropone per le società a responsabilità limitata la questione relativa alla nomina dell’organo di controllo, nelle diverse forme alternative: sindaco unico/collegio sindacale (nel caso in cui lo statuto non disponga diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo) o revisore legale, secondo quanto stabilito dall’atto costitutivo in merito a competenze e poteri, compresa la revisione legale dei conti.
La nomina dell’organo è obbligatoria se la Srl:
Al contrario, la cessazione dell’obbligo di nomina si concretizza se per 3 esercizi consecutivi non viene superato alcuno dei predetti limiti.
La verifica del superamento dei parametri dimensionali (attivo, ricavi, dipendenti) andrà eseguita sugli esercizi 2022 e 2023 e l’assemblea che approverà il bilancio dell’esercizio 2023, nel caso vengano superati i limiti indicati dovrà provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo (unico o collegiale) o del revisore.
Note dolenti, invece, sono previste per quelle società che lo scorso anno, entro i 30 giorni dalla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, se tenute, non abbiano provveduto alla nomina dell’organo di controllo/revisore per come disposto dall’art. 2477 c.c. (ricordiamo che l’obbligo previsto dall’art. 379 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha trovato la sua prima applicazione nel 2023, con approvazione dei bilanci del 2022).
Per quelle società che non vi abbiano adempiuto si prospetta, infatti, l’attivazione dell’art. 2477, c. 5 c.c. il quale stabilisce che “alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese”. In tal caso sarà il Giudice a decidere, ove l’atto costitutivo non disponga in merito, quale tipo di organo di controllo nominare: sindaco unico/collegio sindacale o revisore, determinandone anche il compenso.
Oltre a ciò, restano eventualmente impregiudicate le sanzioni a carico degli amministratori ex art. 2631 c.c. (sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro), la denuncia ex art. 2409 c.c. e la revoca.