IVA

10 Settembre 2024

No al rimborso Iva se rischia il doppio pagamento

La Corte UE ha stabilito che il destinatario di una prestazione non può richiedere il rimborso Iva se l'imposta è già stata restituita al fornitore anche se questo è in procedura di liquidazione.

Con la sentenza del 5.09.2024 nella causa C-83/2023, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito un aspetto cruciale della normativa Iva. Secondo il verdetto, il destinatario di una prestazione non può chiedere il rimborso dell’Iva nazionale erroneamente fatturata e versata al fornitore, se quest’ultimo ha già ricevuto il rimborso da parte dell’Amministrazione Fiscale anche se il tutto si è svolto in violazione delle disposizioni UE.

Il caso nasce da una serie di transazioni effettuate tra 2 società con sede in Germania. In queste operazioni, riguardanti la vendita e la locazione di imbarcazioni nuove tra il 2007 e il 2012, l’Iva era stata erroneamente fatturata secondo la normativa tedesca, anziché quella italiana, poiché le imbarcazioni si trovavano in Italia al momento della vendita e le cessioni erano avvenute senza trasporto.

L’Amministrazione Fiscale tedesca ha respinto la richiesta di detrazione dell’Iva avanzata dalla società committente tedesca a causa della liquidazione ottenuta dal proprio fornitore a seguito della rettifica a correzione delle fatture da quest’ultimo effettuata. A nulla è valsa l’eccezione che il fornitore vertesse in una situazione di procedura di liquidazione con conseguente difficoltà del recupero delle somme erroneamente versate a titolo di imposta.

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