IVA
10 Settembre 2024
La Corte UE ha stabilito che il destinatario di una prestazione non può richiedere il rimborso Iva se l'imposta è già stata restituita al fornitore anche se questo è in procedura di liquidazione.
Con la sentenza del 5.09.2024 nella causa C-83/2023, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito un aspetto cruciale della normativa Iva. Secondo il verdetto, il destinatario di una prestazione non può chiedere il rimborso dell’Iva nazionale erroneamente fatturata e versata al fornitore, se quest’ultimo ha già ricevuto il rimborso da parte dell’Amministrazione Fiscale anche se il tutto si è svolto in violazione delle disposizioni UE.
Il caso nasce da una serie di transazioni effettuate tra 2 società con sede in Germania. In queste operazioni, riguardanti la vendita e la locazione di imbarcazioni nuove tra il 2007 e il 2012, l’Iva era stata erroneamente fatturata secondo la normativa tedesca, anziché quella italiana, poiché le imbarcazioni si trovavano in Italia al momento della vendita e le cessioni erano avvenute senza trasporto.
L’Amministrazione Fiscale tedesca ha respinto la richiesta di detrazione dell’Iva avanzata dalla società committente tedesca a causa della liquidazione ottenuta dal proprio fornitore a seguito della rettifica a correzione delle fatture da quest’ultimo effettuata. A nulla è valsa l’eccezione che il fornitore vertesse in una situazione di procedura di liquidazione con conseguente difficoltà del recupero delle somme erroneamente versate a titolo di imposta.