Diritto del lavoro e legislazione sociale

06 Giugno 2024

No all’uso dei dati del Telepass senza informativa al dipendente

Con ordinanza n. 15391/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro non può utilizzare a scopi disciplinari i dati trasmessi dal Telepass dell’auto aziendale in assenza di apposita informativa al dipendente.

Con ordinanza 3.06.2024, n. 15391 la Corte di Cassazione ha stabilito l’illegittimità di un licenziamento comminato al lavoratore perché risultante assente ingiustificato dalle risultanze del telepass installato sull’auto aziendale.

La Cassazione arriva a tale decisione partendo da un’analisi su quelli che si ritengono controlli difensivi, definiti come i controlli diretti ad accertare comportamenti, anche estranei al rapporto di lavoro, illeciti o lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale e dunque non volti ad accertare l’inadempimento delle ordinarie obbligazioni contrattuali.

Tali controlli, come stabilito dal riformulato art. 4, L. 300/1970 (modificato dall’art. 23, D.Lgs. 151/2015), possono essere svolti anche mediante strumenti tecnologici installati dal datore di lavoro per finalità di tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o per evitare comportamenti illeciti in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, ma necessitano in ogni caso di una regolamentazione condivisa con i lavoratori, così da stabilirne il corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto.

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