Paghe e contributi

13 Marzo 2024

No alla doppia contribuzione Inps per l’amministratore di Srl

Commento alla sentenza del Tribunale di Piacenza n. 8/2024. È utile all’amministratore chiarire in maniera inequivocabile l’attività effettivamente svolta, quale elemento di ausilio alla difesa.

No alla doppia contribuzione Inps (Gestione Separata e Gestione commercianti) per l’amministratore socio di Srl che non svolge materialmente attività lavorativa all’interno della società. Questo è l’approdo cui è giunto il Tribunale di Piacenza nella controversia nata da una contribuente che svolgeva attività di tributarista, quindi iscritta alla Gestione Separata Inps, che era al contempo amministratore della società di elaborazione dati (sentenza n. 8/2024).

L’Inps aveva inviato un avviso di addebito richiedendo anche il versamento dei contributi previdenziali per la Gestione commercianti. L’avviso veniva ritualmente impugnato, evidenziando che l’art. 1, c. 203 L. 662/1996 richiede, quale requisito essenziale per l’assoggettamento alla contribuzione della Gestione commercianti, la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Sull’argomento, veniva richiamato l’orientamento della Suprema Corte per il quale “occorre considerare che è necessario l’accertamento della partecipazione personale del soggetto al lavoro aziendale con carattere di abitualità e in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell’attività operativa in cui si estrinseca l’oggetto dell’impresa” (così, ex plurimis, Cass. 9.02.2016, n. 2568, secondo la quale: “La verifica della sussistenza di requisiti di legge deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo – cfr. ex multis Cass. 20.04.2002, n. 5763; Cass. 6.11.2009, n. 23600) venga compiutamente assolto”).

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