Il regime della scissione dei pagamenti, previsto dall`articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, relativamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici, viene escluso per i soggetti che applicano regimi speciali.
Come noto questo regime prevede che le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici, pur essendo normalmente assoggettate ad Iva, comportino la corresponsione dell`imposta non al fornitore ma direttamente all`Erario. Però per tutte le operazioni per le quali la detrazione dell`imposta si applica con dei regimi speciali si presentava il problema di come il fornitore potesse esercitare la detrazione senza disporre dell`Iva.
Quindi le
associazioni senza scopo di lucro che hanno optato per il regime forfetario di cui alla legge n.
398/1991, ma anche le
imprese agricole che operano in
regime speciale Iva ed in quello
forfetario delle attività connesse, nonché le
attività di intrattenimento e degli spettacoli viaggianti emettono fattura con Iva che dovrà essere corrisposta dall`ente pubblico. Infatti, questi soggetti esercitano la detrazione con una percentuale che si applica sull`imposta addebitata sulle operazioni attive (esempio 50% per le associazioni non profit che hanno optato ai sensi della legge n. 398/1991). Senza l`imposta non avrebbero potuto esercitare l`opzione.
Questi soggetti, d`ora in poi,
emetteranno la fattura non indicando la dicitura “
scissione di pagamento” e l`ente pubblico dovrà pagare al fornitore il
totale della fattura comprendendo sia l`imponibile che l`imposta. Ovviamente il fornitore dovrà segnalare in fattura se applica effettivamente il regime forfetario di detrazione in quanto, in caso contrario, dovrà continuare con il regime della “
scissione di pagamento“.
Tale fattispecie si verifica se l`impresa agricola ha rinunciato al regime speciale Iva di cui all`art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 come pure per una associazione senza scopo di lucro che non applica il regime di cui alla legge n. 398/1991.
Ora si pone il problema delle operazioni effettuate dal
1.01.2015 dai predetti soggetti per le quali le fatture riportano la dicitura “
scissione di pagamento“; se
l`ente pubblico ha già provveduto al pagamento non avrà compreso anche l`Iva annotandola a proprio debito nei confronti dell`Erario. In questo caso
sarà difficile pretendere dall`ente pubblico il pagamento dell`Iva.
Invece,
se il pagamento non è ancora stato effettuato, bisognerebbe rincorrere l`ente pubblico con una comunicazione (Pec, lettera, ecc.) per
comunicare l`applicazione del regime speciale; in tal caso le pubbliche amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l`Iva relativa alla fattura ricevuta.
Altri regimi di imposta per i quali non si applica lo split payment sono quelli monofase (editoria, generi di monopolio), il regime del margine dei beni usati e delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggi; in questi casi il problema non si pone in quanto la fattura non evidenzia l`Iva e quindi l`ente pubblico destinatario della fattura non deve assumersi l`onere del versamento dell`imposta all`Erario.