IVA

13 Maggio 2015

Niente Split payment per le associazioni senza scopo di lucro

<div>La circolare n. 15/E del 13.04.2015 emessa dall`Agenzia delle Entrate ha esaminato alcuni casi particolari di applicazione del nuovo regime della scissione di pagamento per le fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni, escludendo quelle effettuate dai soggetti in regime speciale Iva come gli enti non profit (legge n. 398/1991).</div>

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Il regime della scissione dei pagamenti, previsto dall`articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, relativamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici, viene escluso per i soggetti che applicano regimi speciali.

Come noto questo regime prevede che le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici, pur essendo normalmente assoggettate ad Iva, comportino la corresponsione dell`imposta non al fornitore ma direttamente all`Erario. Però per tutte le operazioni per le quali la detrazione dell`imposta si applica con dei regimi speciali si presentava il problema di come il fornitore potesse esercitare la detrazione senza disporre dell`Iva.
Quindi le associazioni senza scopo di lucro che hanno optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991, ma anche le imprese agricole che operano in regime speciale Iva ed in quello forfetario delle attività connesse, nonché le attività di intrattenimento e degli spettacoli viaggianti emettono fattura con Iva che dovrà essere corrisposta dall`ente pubblico. Infatti, questi soggetti esercitano la detrazione con una percentuale che si applica sull`imposta addebitata sulle operazioni attive (esempio 50% per le associazioni non profit che hanno optato ai sensi della legge n. 398/1991). Senza l`imposta non avrebbero potuto esercitare l`opzione.
Questi soggetti, d`ora in poi, emetteranno la fattura non indicando la dicitura “scissione di pagamento” e l`ente pubblico dovrà pagare al fornitore il totale della fattura comprendendo sia l`imponibile che l`imposta. Ovviamente il fornitore dovrà segnalare in fattura se applica effettivamente il regime forfetario di detrazione in quanto, in caso contrario, dovrà continuare con il regime della “scissione di pagamento“.
Tale fattispecie si verifica se l`impresa agricola ha rinunciato al regime speciale Iva di cui all`art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 come pure per una associazione senza scopo di lucro che non applica il regime di cui alla legge n. 398/1991.
Ora si pone il problema delle operazioni effettuate dal 1.01.2015 dai predetti soggetti per le quali le fatture riportano la dicitura “scissione di pagamento“; se l`ente pubblico ha già provveduto al pagamento non avrà compreso anche l`Iva annotandola a proprio debito nei confronti dell`Erario. In questo caso sarà difficile pretendere dall`ente pubblico il pagamento dell`Iva.
Invece, se il pagamento non è ancora stato effettuato, bisognerebbe rincorrere l`ente pubblico con una comunicazione (Pec, lettera, ecc.) per comunicare l`applicazione del regime speciale; in tal caso le pubbliche amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l`Iva relativa alla fattura ricevuta.
Altri regimi di imposta per i quali non si applica lo split payment sono quelli monofase (editoria, generi di monopolio), il regime del margine dei beni usati e delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggi; in questi casi il problema non si pone in quanto la fattura non evidenzia l`Iva e quindi l`ente pubblico destinatario della fattura non deve assumersi l`onere del versamento dell`imposta all`Erario.

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