Diritto del lavoro e legislazione sociale

16 Maggio 2024

Niente retribuzione per il dipendente che rifiuta la formazione

Con l’ordinanza n. 12790/2024 la Corte di Cassazione stabilisce che non spetta la retribuzione al lavoratore che rifiuta le attività formative in materia di salute e sicurezza, anche se organizzate al di fuori dell’orario di lavoro ordinario.

La Corte di Cassazione torna sul tema dell’obbligatorietà di frequentare i corsi di formazione per la salute e sicurezza, ex art. 37 D.Lgs. 81/2008, confermando la responsabilità in capo ai lavoratori per la corretta gestione delle misure in materia di salute e sicurezza in ambiente di lavoro.

Con l’ordinanza 10.05.2024, n. 12790 la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha confermato che il lavoratore è sempre tenuto a frequentare i corsi di formazione organizzati dal datore di lavoro, anche qualora siano programmati in un orario lavorativo differente rispetto a quello ordinariamente rispettato dal lavoratore, ma che sia, comunque, esigibile dal datore di lavoro come orario di lavoro straordinario; in questo caso il rifiuto posto dal lavoratore deve infatti ritenersi illegittimo.

La decisione presa dalla Corte deriva dall’interpretazione dei contenuti dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008, secondo cui “la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori” e da quelli dell’art. 1, c. 2 D.Lgs. 66/2003 secondo cui “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.

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