Diritto privato, commerciale e amministrativo

28 Giugno 2024

Nessuna proroga per attuare l’ordine di liberazione

Secondo il Tribunale di Verona (13.12.2023), il termine di 120 giorni per la consegna spontanea di un immobile venduto all’asta nell’ambito del pignoramento immobiliare non è prorogabile a istanza della parte esecutata.

All’esito di un’asta nell’ambito di un’esecuzione immobiliare, il Giudice dell’esecuzione emetteva il decreto di trasferimento a favore degli aggiudicatari con l’ingiunzione al rilascio nel termine di 120 giorni. Decorso tale termine, e rifiutato il rilascio dapprima con condotta dilatoria poi con condotta minacciosa, la parte esecutata formulava dapprima istanza per la proroga del termine di 120 giorni, prospettando il diritto a ottenere la concessione di un alloggio popolare, e poi l’opposizione ex art. 617 c.p.c.

Nel rigettare la proroga, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Verona rilevava che il termine di 120 giorni dal decreto di trasferimento per il rilascio dell’immobile deve essere qualificato come termine perentorio e la sua prorogabilità deve essere esclusa.

Tale termine, comprimendo il diritto di godimento del proprietario dell’immobile (tale è, infatti, chi ha acquistato il bene in sede esecutiva) e quello del creditore procedente a una celere definizione della fase distributiva dell’esecuzione forzata, rappresenta già una forma di bilanciamento del diritto del proprietario del bene a entrare nel possesso dell’immobile comprato in sede esecutiva e a esercitare le facoltà dominicali (art. 42 Cost.) e dei creditori a una tutela del credito in tempi celeri (art. 111 Cost.), con il contrario interesse della parte esecutata a rilasciare l’immobile che costituisce la sua prima abitazione.

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