Diritto privato, commerciale e amministrativo
28 Agosto 2024
Per la Cassazione (ord. 14279/2024) in caso di notifica a mezzo posta, l'agente postale non ha l'obbligo di procedere all'identificazione del soggetto al quale consegna l'atto.
Un contribuente impugnava davanti al Giudice tributario una cartella di pagamento sul presupposto della nullità della notifica del precedente avviso d’accertamento.
Il giudizio giungeva davanti alla Corte di Cassazione la quale accoglieva il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la legittimità della notifica.
Nel motivare l’accoglimento del ricorso il Giudice di Legittimità ricordava che, con riferimento alla notifica a mezzo del servizio postale, gli avvisi di ricevimento si palesano suscettibili di provare fino a querela di falso la consegna degli atti, ove ricorrano le seguenti condizioni: i) gli atti risultino consegnati all’indirizzo del destinatario; ii) la persona indicata come consegnataria dell’atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell’avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata (Cass. 16.10.2020, n. 22514).
Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, l’agente postale non ha l’obbligo di procedere all’identificazione del soggetto al quale consegna l’atto, avendo egli soltanto l’obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell’avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell’atto ha apposto una firma.