Accertamento, riscossione e contenzioso
05 Dicembre 2024
La Cassazione, con la sentenza n. 25042/2024, ha affermato che la sentenza penale definitiva di assoluzione, con la motivazione che il fatto non costituisce reato, non fa scattare alcun automatismo, favorevole al contribuente, nel procedimento tributario riguardante i medesimi fatti.
La vicenda trae origine dall’accertamento di maggiori redditi nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica il cui rappresentante legale, per la medesima questione, era stato assolto in sede penale perché il fatto non costituiva reato. All’esito negativo dei due giudizi tributari di merito, nel ricorso per Cassazione, si lamentava che non fosse stata adeguatamente valutata l’assoluzione penale.
La Suprema Corte chiarisce che, nel caso in esame, non risultava rilevante il nuovo art. 21-bis D.Lgs. 74/2000, introdotto dall’art. 1 D.Lgs. 87/2024, in quanto nel ricorso del contribuente veniva richiamata una sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”.
I giudici di legittimità chiarivano che tale formula decisoria è fuori dalla previsione della nuova disposizione legislativa e che, in ogni caso, non emergeva in quale fase processuale (se dibattimentale o meno) fosse stata emessa la pronuncia penale.