Diritto privato, commerciale e amministrativo
02 Gennaio 2025
La Cassazione (sentenza 23.12.2024, n. 33996) si è pronunciata sulla ritenuta violazione dell’art. 7 D.L. 269/2003 per avere sostenuto che la limitazione della responsabilità alla sola persona giuridica opera anche nell'ipotesi di concorso di persone nella violazione di norme tributarie.
Ad avviso della difesa erariale, il giudice di appello avrebbe escluso erroneamente l’applicazione dell’art. 37, c. 3 D.P.R. 600/1973 in merito al ruolo del professionista (nella specie commercialista) della società accertata. Secondo l’Agenzia, la responsabilità a titolo di concorso nell’illecito tributario sarebbe configurabile anche nell’ipotesi in cui il professionista non tragga alcun profitto dalla realizzazione dell’interposizione.
Per la Corte di Cassazione l’applicazione dell’art. 7 D.L. 269/2003, per il quale le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica ricadono esclusivamente a carico della persona giuridica, non ricorre nel caso di specie trovando applicazione l’ipotesi derogatoria della creazione della persona giuridica come mera fictio nell’interesse esclusivo della persona fisica, autrice della violazione.
A tal proposito si deve sottolineare come peraltro già affermato dalla Corte nella sentenza n. 20697/2024, “In tema di sanzioni amministrative, l’art. 9 D.Lgs. 472/1997 è norma compatibile con l’art. 7 D.L. 269/2003, per cui è configurabile, nella sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, il concorso di persone terze nelle violazioni tributarie relative alle società con personalità giuridica e la loro sanzionabilità per il contributo materiale e psicologico offerto nella realizzazione dell’illecito”.