Diritto del lavoro e legislazione sociale
12 Aprile 2024
Il messaggio Inps 9.04.2024, n. 1414 ha comunicato i nuovi limiti di reddito da lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo ai fini della compatibilità con le indennità NASpI e DIS-COLL.
Gli artt. 9, 10 e 15, D.Lgs. 22/2015 disciplinano le ipotesi di svolgimento di attività lavorativa in corso di fruizione, rispettivamente, delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. Tali indennità, lo ricordiamo, sono compatibili con i redditi da lavoro dipendente e parasubordinato fino ad un certo limite.
In particolare, lo svolgimento di attività lavorativa durante la fruizione delle prestazioni di disoccupazione ammette, per la NASpI, la possibilità di cumulo con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata/parasubordinata e autonoma; per la DIS-COLL, la possibilità di cumulo con i redditi derivanti dalle sole attività di natura parasubordinata e autonoma, quando non generino un reddito da lavoro superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale. Per entrambe le prestazioni l’assicurato è tenuto a comunicare all’Inps il reddito annuo presunto ai fini della riduzione dei sussidi con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dal richiamato D.Lgs. 22/2015.
Si ricorda che la NASpI garantisce un’indennità di durata variabile, per un massimo di 2 anni, ai lavoratori dipendenti che perdono l’impiego non volontariamente ed è compatibile con un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato inferiore a 6 mesi con reddito nel limite massimo della c.d. no tax area, ossia un reddito che genera un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni previste dall’art.13, Tuir.