Diritto del lavoro e legislazione sociale
06 Febbraio 2025
La mancata prosecuzione dell'attività di lavoro autonomo o d'impresa per causa di forza maggiore riduce l’indebito da restituire per la NASpI liquidata in forma anticipata nonostante la rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato.
In presenza di una causa di forza maggiore che rende di fatto impossibile la prosecuzione dell’attività autonoma o di impresa avviata dal lavoratore, la NASpI anticipata dovrà essere restituita non per intero, ma in misura commisurata alla durata effettiva del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della NASpI. È quanto chiarisce l’Inps, con la circolare 4.02.2025, n. 36, applicando i dettami della sentenza della Corte Costituzionale 20.05.2024, n. 90.
La sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, c. 4 D.Lgs. 4.03.2015, n. 22 nella parte in cui non limita l’obbligo di restituzione dell’anticipazione della NASpI in misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata. La citata norma dispone in merito all’obbligo di restituzione della cd.